Nel maxiemendamento del Governo approvato oggi 16 febbraio 2017 dal Governo al ddl mille proroghe è prevista la reintroduzione dall’anno 2017 dell’obbligo di trasmettere i modelli Intra-acquisti di beni e servizi, annunciando semplificazioni ed esclusioni con provvedimento direttoriale solamente a decorre dal 2018. Inoltre, la norma non prevede alcuna disposizione transitoria atta a disciplinare il mancato invio del modello dei soggetti tenuti alla periodicità mensile in relazione alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2017.  Si ricorda, infatti, che l’obbligo di trasmettere il modello Intrastat relativo alle operazioni di acquisto intracomunitario effettuate mese di gennaio è previsto per il 25 febbraio 2017, quando la legge di conversione al decreto legge mille proroghe, con molta probabilità, entrerà in vigore il 28 febbraio 2017.

Nelle sedi opportune, si è voluto sottolineare che la reintroduzione di un obbligo eliminato da pochi mesi, quale semplificazione tesa a mitigare la complicazione derivante dell’obbligo di comunicare i dati di tutte le fatture attive e passive con cadenza trimestrale (cfr D.L n. 193/2016, conv), appare quantomeno singolare.

Inoltre, in considerazione del fatto che la norma è tesa ad evitare una procedura di infrazione UE, dal momento che i dati degli acquisti intracomunitari devono essere comunicati ai fini statistici per obbligo comunitario, si è anche chiesto il motivo per cui l’adempimento viene reintrodotto per tutti, quando poteva essere reintrodotto solamente per coloro che sono obbligati alle comunicazioni mensili (ossia per i soggetti obbligati alla compilazione della parte statistica del modello).

L’obbligo interesserà circa 320 mila soggetti, quando seguendo il regolamento UE, si poteva reintrodurre solamene per circa 60/70 mila soggetti, ossia solamente per coloro che nel trimestre precedente o in uno dei quattro precedenti si sono superati acquisti intracomunitari di importo superiore a 50 mila euro.

L’auspicio è che la norma sopra meglio richiamata sia interpretata quanto prima dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle motivazioni che l’anno ispirata, limitando, pertanto, il suo ambito di applicazione ai soli soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat mensili.