La legge di bilancio 2018 ha disposto la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 1, comma 990, della L. n. 205/2017).

Emerge chiara la volontà di sottoporre ad ulteriore verifica i modelli F24 che espongono crediti in compensazione, dopo la stretta sul valore soglia pari a 5.000 euro introdotto dal D.L. n. 50/2017 (si veda News 4 maggio 2017).

Secondo la norma, se dal controllo operato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.

In caso contrario, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tale ipotesi la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 241/1997 non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

A riguardo la CNA ha sollevato la necessità che la lettera inviata dall’Agenzia delle Entrate, con la quale si comunica la sospensione della delega di versamento F24, non inibisca la possibilità per il contribuente di procedere al ravvedimento operoso.

Bisognerà attendere il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per conoscere i criteri e le modalità di attuazione delle nuove disposizioni, in particolare la valutazione degli elementi che determinano la valutazione del “profilo rischio”, con l’auspicio di non assistere ad una ulteriore stretta sulle compensazioni.