Il dibattito sulla vigenza del subappalto necessario, emerso dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti (d.lgs. 36/2023) e dell’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014 avvenuta con il decreto correttivo d.lgs. 209/2024, si è concluso con il parere MIT n. 3526 del 3 giugno 2025, che ha fornito una risposta definitiva sulla perdurante applicabilità dell’istituto.

L’istanza di chiarimento trae origine dall’abrogazione dell’art. 12 del decreto-legge n. 47/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014), che disciplinava espressamente la possibilità per l’operatore economico non qualificato in una o più categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di indicare, già in sede di offerta, il subappalto delle relative lavorazioni.

A seguito di tale abrogazione, l’unico riferimento normativo di dettaglio in materia è oggi rappresentato dall’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, che, all’art. 30, comma 1, secondo periodo, stabilisce:

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.

La disposizione, tuttavia, non menziona il subappalto come possibile strumento di colmatura del deficit qualificatorio, né tale opzione è richiamata in altre parti dell’Allegato II.12.

Il MIT, con il parere 3526 del 3 giugno 2025, ha fornito una risposta definitiva chiarendo che “l’abrogazione dell’art. 12 del DL 47/2014 non ha fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario/qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente.

Il Ministero basa la propria conclusione su solidi precedenti giurisprudenziali, richiamando la citata Adunanza Plenaria n. 9 del 2015 e ritenendo l’istituto conforme al principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023. Il MIT evidenzia inoltre la funzione di garanzia pubblicistica dell’istituto, che “presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione”.

La giurisprudenza più recente ha consolidato questo orientamento. Il Consiglio di Stato n. 648 del 28 gennaio 2025 ha confermato la conformità dell’istituto al principio del risultato, valorizzando inoltre il principio del “favor partecipationis” e evidenziando come il ricorso al subappalto necessario consenta alle PMI di partecipare più agevolmente alle gare, contribuendo all’apertura del mercato e alla realizzazione di un sistema competitivo autentico.

Si ricorda che l’Istituto è applicabile anche ai raggruppamenti temporanei, in cui l’importo richiesto nella categoria prevalente è calcolato sui requisiti complessivi dello stesso raggruppamento non sulla mandataria (v.  Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 febbraio 2025, n. 3274).

Riferimento: parere MIT n. 3526 del 3 giugno 2025

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