Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019, la Legge n. 26 del 28 marzo 2019, di conversione del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Il Reddito di cittadinanza è un sostegno per le famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.

Esso viene presentato in termini di misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

La differenza tra il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza va rinvenuta nel requisito anagrafico. Infatti si parla di pensione di cittadinanza quando il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni (adeguata agli incrementi della speranza di vita).

In caso di nuclei già beneficiari del RDC la pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane (età da adeguare agli incrementi della speranza di vita).

I requisiti per accesso alla misura sono tendenzialmente di 3 tipi:

A)       Anagrafici (cittadinanza, residenza etc.)

B)        Reddituali

C)        Patrimoniali

Vengono esclusi a priori i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati per dimissioni volontarie (salvo giusta causa) nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni. 

Il beneficio è composto dai seguenti elementi:

  • Una componente ad integrazione del reddito familiare moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • Una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione pari all’ammontare del canone previsto dal contratto, fino ad un massimo di 3360 euro;
  • È prevista altresì una integrazione nella misura della rata mensile del mutuo e comunque fino ad un massimo di 1800 euro all’anno per i nuclei residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo.

Il reddito decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. Esso può essere riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabili, previa sospensione dell’erogazione dello stesso per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione, invece, non trova applicazione in caso di pensione di cittadinanza.

Vengono posti in capo ai beneficiari diversi obblighi di comunicazione per le diverse variazioni che possono intervenire in corso di fruizione del beneficio (es. variazione della condizione occupazionale, variazione del nucleo familiare).

Il Legislatore ha introdotto anche una serie di norme cd. “anti-divano”, prevedendo, in base al meccanismo di condizionalità, che il percettore di reddito debba porre in essere tutta una serie di azioni finalizzate all’occupazione (ad esempio, la sottoscrizione del Patto per il Lavoro o per l’inclusione sociale, la partecipazione alle iniziative di formazione, l’adesione a progetti utili per la comunità, l’accettazione di offerte di lavoro congrue etc.).

Sono previsti anche degli incentivi per chi assume un beneficiario di reddito di cittadinanza e per agevolare l’autoimprenditorialità.