Con la Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017 è stato pubblicata la l. 81/2017 contenente la disciplina del lavoro autonomo e del lavoro agile (cd. smart working).

La nuova disciplina sul lavoro autonomo si applica ai rapporti di cui al titolo III del libro V del codice civile per i quali il legislatore introduce le seguenti TUTELE:

1)         TRANSAZIONI COMMERCIALI: viene estesa anche ai lavoratori autonomi la disciplina contro i ritardi nelle transazioni commerciali, anche nei rapporti con le PA;

2)        CLAUSOLE E CONDOTTE ABUSIVE: vengono ritenute nulle le clausole che consentono al committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere da esso senza congruo preavviso o quelle che indicano dei termini di pagamento superiori a 60 giorni. A tutela del lavoratore autonomo viene introdotto anche l’obbligo di forma scritta per il contratto.  

3)         APPORTI ORIGINALI E INVENZIONI DEL LAVORATORE: il lavoratore autonomo è titolare dei diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e alle invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto.

4)        ATTI PUBBLICI PER I LAVORATORI AUTONOMI ORGANIZZATI IN ORDINI O COLLEGI: la legge delega il Governo ad emanare entro 12 mesi un decreto col quale, per snellire l’attività amministrativa, si consenta alle professioni organizzate in ordini o collegi di emanare determinati atti pubblici.

5)        PROTEZIONE SOCIALE: la legge delega il Governo ad adottare entro 12 mesi dei decreti finalizzati a (i) implementare il sistema di protezione sociale dei professionisti iscritti in ordini o collegi; (ii) incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata.

6)        DIS-COLL: a decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori autonomi, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca.

7)        TUTELA DELLA GENITORIALITÀ: le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

8)        TUTELA DELLA MALATTIA: per gli iscritti alla Gestione separata i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative sono equiparati alla degenza ospedaliera.

9)        DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE DI FORMAZIONE E ACCESSO ALLA FORMAZIONE PERMANENTE: si introduce la deducibilità totale per le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, incluse le spese di viaggio e soggiorno. La deducibilità è totale, entro il limite annuo di 10.000 euro anche per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e per le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità. Sono integralmente deducibili anche gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

10)       POLITICHE ATTIVE: si prevede che i centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, finalizzato a raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, nonché le opportunità di credito e le agevolazioni.

11)        SALUTE E SICUREZZA DEGLI STUDI PROFESSIONALI: entro 12 mesi il Governo è delegato ad adottare dei decreti che riordino le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, anche al fine di semplificare gli adempimenti necessari.

12)       APPALTI PUBBLICI E BANDI: Le PA devono promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca. A tal fine è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale la possibilità di costituire delle reti di esercenti la professione, costituire consorzi stabili professionali o costituire associazioni temporanee professionali.

13)       TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ, DELLA GRAVIDANZA, DELLA MALATTIA E DELL’INFORTUNIO: viene estesa anche ai lavoratori autonomi l’indennità di maternità prevista per i lavoratori subordinati. La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro. Sarà possibile, quindi, sospendere l’esecuzione della prestazione, senza diritto al corrispettivo, per un periodo massimo di 150 giorni per anno solare. In caso di maternità, la lavoratrice potrà essere sostituita la altri lavoratori autonomi di fiducia della stessa o da soci. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, viene sospeso il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.  

Il lavoro agile (smart-working) è una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, che consente ai dipendenti di svolgere il proprio lavoro in parte in azienda e in parte da casa.

– LA DISCIPLINA

Il lavoro agile richiede un accordo tra datore e dipendente, con il quale essi pattuiscono che la prestazione lavorativa venga svolta in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

– L’ACCORDO

L’accordo deve essere stipulato necessariamente in forma scritta e può essere a termine o a tempo indeterminato. Dovrà contenere la disciplina della modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro,  ai tempi di riposo del lavoratore, alle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore.

– IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

– IL RECESSO

In caso di accordo a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni, salvo il termine di 90 giorni in caso di lavoratori disabili.

In  presenza  di  un giustificato motivo, ciascuno  dei  contraenti  può  recedere  prima della scadenza del termine o senza preavviso (nel caso di accordo a tempo indeterminato).

– INFORTUNI, MALATTIE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore e, a tal fine, consegna al medesimo e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.