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Dopo il primo anno di applicazione dall’entrata in vigore delle novità introdotte in materia di Superbonus 110% e della possibilità di trasformare la detrazione fiscale in sconto in fattura ovvero di cedere il relativo credito ad altri soggetti, CNA ha ritenuto utile riprendere il confronto con l’Agenzia delle entrate avviato il 27 novembre 2020 tramite videoconferenza.

Al webinar, che si è svolto giovedì 15 luglio, erano collegate 140 sedi territoriali della CNA con la partecipazione di circa 2mila imprese associate.

Claudio Carpentieri, responsabile del dipartimento Politiche fiscali CNA, ha aperto i lavori sottolineando l’importanza della misura e presentando le principali questioni ancora aperte quali: la corretta compilazione delle fatture, la tassazione delle detrazioni maturate per lavori edili commissionati da imprese, l’obbligatorietà della certificazione della congruità dei costi per le spese di riqualificazione energetica rientranti nella detrazione del 65%.

La parte normativa della disciplina e gli aspetti procedurali connessi all’adozione delle misure sono state illustrate dai funzionari dell’Agenzia delle entrate,Vincenzo Raffa e Domenico Lombari.

Nel corso della riunione, le sedi territoriali hanno potuto presentare le loro domande. Da sottolineare, l’importanza del chiarimento sulla fatturazione delle prestazioni dell’impresa che esegue i lavori al proprio committente, in quanto non vi è alcun obbligo di indicazione separata degli oneri di attualizzazione sostenuti dall’impresa che accetta di trasformare la detrazione fiscale in sconto in fattura. Riguardo alla tassazione delle detrazioni per lavori edili maturate dalle imprese, l’Agenzia delle Entrate ha indicato la predisposizione di un nuovo principio contabile da parte dell’Organismo italiano di contabilità (Oic) a cui la stessa Agenzia farà riferimento considerando il principio di derivazione del bilancio. Dal canto suo è stato anche indicato che non esiste alcun obbligo di certificazione della congruità dei costi per le spese che rientrano nella riqualificazione energetica del 65%, quando l’asseverazione dei dati tecnici è rilasciata dal fornitore o dall’istallatore.

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