L’ordinanza individua i Comuni nei confronti dei quali trovano integrale applicazione le misure di cui al D.Lgs. n. 189/2016, tra cui rientra anche la sospensione fiscale e contributiva, ed i Comuni nei quali le misure a sostegno del reddito ed in materia fiscale e contributiva (Titolo IV del D.Lgs. n. 189/2016) vengono riconosciute esclusivamente in favore dei soggetti danneggiati che comprovino il danno subito mediante adeguata documentazione.

Per comprendere il reale impatto, ai fini della sospensione contributiva, occorre attendere la conversione in legge dei D.L. n. 189 e 205 2016, attualmente all’esame del Parlamento.