Con la nuova normativa introdotta con la Legge europea 2015-2016 viene soppresso il regime di IVA al 4% per le erbe aromatiche (2) i prodotti interessati sono:

basilico fresco;
rosmarino fresco;
salvia fresca;

I prodotti citati, quando destinati all’alimentazione, vengono inseriti nella parte della tabella del Dpr relativo [3], per i quali è prevista la aliquota Iva del 5%.

Come abbiamo avuto modo di approfondire, la nuova tabella è stata inserita dalla legge di stabilità 2016 e finora riguardava soltanto i servizi socio sanitari prestati dalle cooperative sociali.

Erbe aromatiche: anche le piante al 5%
Nella medesima tabella vengono inserite anche le corrispondenti piante delle erbe, che precedentemente erano state inserite nella voce in cui l’aliquota era al 10%.

Origano sgranato o a rametti: sino ad oggi al 22%, ora si abbassa
Tra i prodotti con aliquota Iva al 5% anche l’origano in rametti o sgranato che sinora scontava l’Iva ordinaria del 22%.

Vediamo allora come ci si deve comportare in caso di consegne effettuate prima o dopo il 22 luglio.

Consegne di erbe aromatiche: quando applicare la nuova aliquota
Le consegne effettuate a luglio scontano due differenti aliquote Iva. Vediamo come funziona.

Per basilico, rosmarino e salvia fresche (non in pianta) l’aliquota è al 4% sino al 22 luglio
per le medesime erbe in pianta, sino al 22 luglio l’IVA sarà ancora al 10%
per l’origano in rametti o sgranato sino al 22 luglio si applica l’IVA al 22%.
Per tutti tali prodotti infine, per le consegne effettuate a partire dal 23 luglio si applica la nuova aliquota Iva del 5%.

si alza dal 4% al 10% l’aliquota applicabile ai preparati per risotto.

 

Per i casi di fattura anticipata anche per effetto di avvenuti pagamenti, si applica l’aliquota Iva vigente al momento della emissione della fattura.

Imprenditori agricoli: l’IVA si compensa sempre al 4%
Nei casi di imprenditori agricoli che adottano il regime speciale Iva [4], la percentuale di compensazione rimane fissata al 4%: ciò comporta che applicando l’aliquota del 5% sulle cessioni, i produttori agricoli dovranno versare la differenza dell’Iva di un punto percentuale.

Commercianti al minuto: adeguare i registratori di cassa
Per i commercianti sarà un bel lavoro adeguare i registratori di cassa inserendo l’aliquota del 5% per tali prodotti, ma solo a partire da giorno 23 luglio e non prima.

[1] L. 122/2016 del 07.07.2016.

[2] Dpr 633/72, prodotti inseriti nel n.12 bis tab. A, parte II.

[3] Dpr 633/72, prodotti inseriti nel n. 1 bis della tabella A, parte II bis.

[4] Dpr 633/72,art. 34.