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81 modifiche al codice

Il decreto varato in via definitiva dal Consiglio dei ministri impatta sui capisaldi del codice entrato in vigore tre anni fa. Semplificazioni per l’edilizia privata

Arriva a tre anni esatti dall’entrata in vigore del nuovo codice – diventato operativo il 19 aprile 2016 – la controriforma degli appalti voluta dal governo M5S-Lega, nel tentativo di far ripartire piccole e grandi opere intrappolate nella morsa di burocrazia, sciopero della firma dei funzionari pubblici, difficoltà di programmazione e progettazione delle amministrazioni, scarsa o nulla capacità di dare attuazione ai pilastri della riforma di tre anni fa, rimasta largamente sulla carta. Il decreto Sblocca-cantieri, riapprovato ieri in Consiglio dei ministri e subito pubblicato in Gazzetta per compensare i ritardi seguiti al primo varo salvo-intese del 20 marzo, apporta ben 81 correzioni ai 216 articoli del codice del 2016: un tornado di modifiche che ora dovranno essere digerite da stazioni appaltanti e imprese, in attesa che prenda forma il nuovo regolamento unico attuativo.

La retromarcia sul potere di regolazione dell’ANAC di Raffaele Cantone è la prima grande svolta. Il decreto fa piazza pulita di molte linee guida e decreti già varati o in corso di emanazione per sostituirli con un regolamento vincolante e dall’impostazione rigida. Un ritorno al passato nel tentativo di dare certezze a funzionari pubblici e imprese spaventati dagli eccessi di discrezionalità arrivati con il nuovo modello della regolazione flessibile.

Il nuovo testo del decreto stabilisce che il regolamento dovrà essere varato entro 180 giorni (con il precedente codice ci sono voluti quattro anni) e solo allora verranno cancellati i provvedimenti attuativi già varati. Per il resto il testo definitivo del decreto contiene pochissime novità e moltissime conferme rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi.

Vediamo i punti più significativi.

 

1. Regolamento unico da varare entro 180 giorni

 La norma inserita nell’ultima bozza prevede che il vecchio sistema fatto di linee guida e regolamenti attuativi resti in piedi fino all’arrivo del nuovo regolamento da varare entro 180 giorni dal decreto. Norma ad alto rischio di lasciare stazioni appaltanti e imprese senza bussola. Non solo per il rischio ritardi ma anche perché le stesse linee guida che rimangono in vigore fanno riferimento a un sistema precedente al “tornado”  Sblocca cantieri.

 

2. Commissari straordinari per sbloccare le opere

 Il decreto Sblocca-cantieri spiana la strada a un ampio ricorso alla figura del commissario straordinario per sbloccare le opere in stallo. I commissari avranno pieni poteri, potranno svolgere le funzioni di stazione appaltante e by-passare ogni paletto normativo o autorizzazione, a eccezione delle disposizioni antimafia. I commissari saranno nominati con decreti del presidente del Consiglio su proposta del ministero delle Infrastrutture di concerto con l’Economia. I costi per mettere in piedi le strutture commissariali dovranno essere sostenuti attingendo alle risorse previste nei quadri economici dei diversi progetti.

 

3. Appalto integrato libero fino al 2021

 Le stazioni appaltanti avranno più di due anni e mezzo di tempo per approvare progetti fino al livello definitivo e mandarli in gara senza nessun altro dei paletti attualmente previsti (complessità tecnologica o lavori particolarmente innovativi). La misura infatti prevede la possibilità di ricorrere all’appalto integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020. L’altra condizione da rispettare è quella di pubblicare il bando entro 12 mesi dall’approvazione del progetto.

 

4.Subappalti gara per gara con tetto al 50%

 Sale dal 30% al 50% la quota di contratto subappaltabile dall’impresa principale. Confermata la cancellazione della terna. La grande novità – che non piace alle imprese – è che la percentuale di subappalto ammissibile dovrà essere stabilita gara per gara con i bandi dalle amministrazioni.

 

5. Spazio al massimo ribasso, gare sopra 200mila euro

 Lo sforzo di semplificazione si concentra soprattutto nella fascia delle opere sotto la soglia Ue di 5,5 milioni. Qui si abbandona l’offerta più vantaggiosa a favore del criterio del prezzo più basso, con l’obbligo di escludere le offerte anomale, cioè quelle con percentuali di ribasso superiori alla media. Resta a 40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle PA, ma sale da 150mila a 200mila euro il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura negoziata e invito ad almeno tre operatori. L’altra grande semplificazione è lo “smantellamento” delle griglia di soglie e conseguente obbligo di inviti per le procedure negoziate di importo superiore a questa soglia. Oltre i 200mila euro il decreto prevede infatti l’obbligo di procedere con gara (procedura aperta), ma con aggiudicazione al massimo ribasso che evita l’obbligo di rivolgersi a commissari esterni e valutare complicati aspetti tecnici.

 

6. Criteri di aggiudicazione

 Se da una parte esprime una netta preferenza (meglio: obbligo, salvo motivazione) per il massimo ribasso sotto soglia, da un’altra il decreto integra l’elenco degli appalti da aggiudicare esclusivamente con l’offerta più vantaggiosa. Niente massimo ribasso anche per servizi e forniture particolarmente innovativi da 40mila euro in su. Viene inoltre cancellato il tetto massimo del 30% al prezzo negli appalti con l’offerta più vantaggiosa e si stabilisce che esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie o dell’individuazione della soglia di anomalia.

 

7. Commissari di gara 

Arriva la norma, richiesta dallo stesso presidente ANAC, Raffaele Cantone, che concede alle stazioni appaltanti di formare le commissioni di gara (anche solo parzialmente ) con esperti interni, in caso di indisponibilità di professionisti iscritti nell’albo tenuto dall’Autorità Anticorruzione.

 

8. Piccoli Comuni: addio obbligo di centralizzare gli appalti

 I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti. Il decreto, elimina l’obbligo per le amministrazioni comunali non capoluogo di ricorrere a formule di aggregazione per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre certe soglie. I Comuni non capoluogo, pertanto, dal momento dell’entrata in vigore del decreto-legge possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle soglie dell’articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche appaltanti.

 

9. Gare e imprese in crisi

 Lo sblocca-cantieri anticipa le norme del decreto sulle crisi d’impresa. Le novità vengono introdotte attraverso la riscrittura dell’attuale articolo 110 del codice . Tra le norme di impatto più immediato c’è la cancellazione della possibilità – ammessa dall’attuale articolo 110 del codice – che l’impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare a nuove gare, sia direttamente sia come subappaltatore. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in essere. Viene inoltre equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio, in linea appunto con il nuovo codice sulle crisi d’impresa.

 

10. Qualificazione più facile per i costruttori

 Finora per dimostrare i requisiti tecnico-economici le imprese potevano attingere ai risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. Ora questo limite viene innalzato a 15 anni. Un modo per permettere ai costruttori di superare all’indietro gli anni peggiori delle crisi cominciata nel 2008, andando a pescare risultati non influenzati dal crollo produttivo causato alla crisi del mattone che dura, appunto, proprio da dieci anni.

 

11. Pagamento diretto dei subappaltatori

 Non ci sarà più bisogno di valutare «se la natura del contratto lo consente» per acconsentire alla richiesta di pagamento diretto dei subappaltatori. La norma non chiarisce però come bisognerà regolarsi nei casi concreti, visto che di prassi i subappaltatori sono legati da un legame contrattuale solo con il titolare dell’appalto e non hanno rapporti diretti con la PA.

 

12. Pareri più veloci per il Consiglio superiore dei lavori pubblici

 Scende da 90 a 60 giorni il tempo massimo concesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici per rilasciare i pareri sui progetti . Non cambia invece la soglia oltre la quale va richiesto l’intervento del Consiglio.

 

13. Opere legge obiettivo: niente passaggio al Cipe per le varianti

 Per velocizzare l’approvazione dei progetti arriva una misura che cancella l’obbligo di un nuovo passaggio al CIPE per l’approvazione delle varianti alle infrastrutture strategiche previste dal vecchio piano della legge obiettivo. La norma vale per le varianti che determinano aumenti di costo contenuti entro il 50% del valore del progetto definitivo già approvato dal CIPE. E si applicherebbe sia nella fase di approvazione del progetto esecutivo che in quella di realizzazione dei lavori. In questo caso ad approvare la variante sarebbe la stessa stazione appaltante.

 

14. Anticipazione e pagamento diretto ai progettisti

 Nel decreto trova spazio anche l’estensione dell’anticipo del 20% del prezzo a tutti i tipi di appalti e non sono a quelli di lavori. In futuro dunque ne beneficeranno anche progettisti e fornitori. Prevista anche la possibilità di pagamento diretto dei progettisti esterni all’impresa da parte delle stazioni appaltanti negli appalti integrati. L’indicazione della modalità di erogazione del compenso deve essere indicata nei documenti di gara.

 

15. Cassa depositi e fondi immobiliari nel Ppp

 Fondi Immobiliari e istituti nazionali di promozione (tra i quali Cassa Depositi e prestiti) potranno presentare proposte in partenariato pubblico-privato per progetti non previsti dai programmi di lavori pubblici delle PA.

 

16. Ricorsi: addio al rito super accelerato

 Confermato anche l’addio al rito super accelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici. Da questo punto di vista il decreto cancella i riferimenti al rito speciale contenuti nel codice del processo amministrativo.

 

17. spinta alle demolizioni per rinnovare le città

 Anche le contrastate norme sulla rigenerazione urbana alla fine hanno trovato spazio nel decreto. Il tentativo è spingere gli interventi di demolizione e ricostruzione che ora saranno possibili rispettando le distanze «legittimamente preesistenti» tra gli edifici, senza dunque dover applicare gli standard attuali, molto più restrittivi.

 

18. Ricostruzione privata senza gara

 Addio alla “garetta” per la ricostruzione privata nel centro Italia: non sarà più obbligatorio mettere a confronto almeno tre preventivi ma si potrà affidare l’appalto privato direttamente all’impresa. Un’altra novità è nei servizi di progettazione. Il sistema dell’aggiudicazione al massimo ribasso, previa procedura negoziata con consultazione di almeno dieci professionisti, viene esteso ai servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica (per importi sotto soglia).

 

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