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Aree di crisi industriale, semplificato l’accesso ai finanziamenti

Aree di crisi industriale, semplificato l’accesso ai finanziamenti

Aree di crisi industriale, semplificato l’accesso ai finanziamenti

È stata pubblicata dal Ministero per lo Sviluppo Economico la circolare che dà attuazione alla riforma della legge 181 del 1989, che sostiene programmi di investimento per lo sviluppo imprenditoriale nelle aree colpite da crisi industriali.

La riforma semplifica le procedure con le quali le imprese potranno richiedere finanziamenti per gli interventi di riconversione e riqualificazione nelle aree di crisi industriale e amplia la platea dei beneficiari, prevedendo un significativo abbassamento della soglia minima di investimento, che passa da 1,5 milioni di euro a 1 milione di euro.

Viene prevista, inoltre, la possibilità di accesso ai benefici anche alle reti di impresa, ed in questo caso la soglia minima di investimento è di 400 mila euro.

Trovano così risposta le sollecitazioni promosse dalla CNA, volte ad avvicinare a questo strumento anche il sistema delle piccole imprese, fondamentale per una effettiva ripresa economica di molte aree di crisi industriale.

A breve, pertanto, saranno riaperti i bandi e le procedure a sportello chiusi lo scorso 14 novembre, che renderanno lo strumento più agevole e accessibile alle PMI e alle reti d’imprese.

La circolare del Mise indica che le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa nazionale e delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

Il finanziamento agevolato è compreso tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50% annuo del tasso d’interesse e di quanto ulteriormente indicato nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 novembre 2004.

 

 

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