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Attenzione alla corretta denominazione

La Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 14 giugno dichiara: 
“vietato usare la parola ‘latte’ in riferimento a prodotti di origine vegetale

 

 “I prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni, come ‘latte’, ‘crema di latte’ o ‘panna’, ‘burro’, ‘formaggio’ e ‘yogurt’, che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale”. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, che ha aggiunto: “Ciò vale anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione”. La storica sentenza della Corte arriva a conclusione di una causa fra l’azienda tedesca TofuTown e l’associazione tedesca di contrasto della concorrenza sleale Verband Sozialer Wettbewerb.

Secondo quest’ultima, la TofuTown avrebbe violato la normativa comunitaria sulla denominazione degli alimenti commercializzando prodotti puramente vegetali con le denominazioni ‘Soyatoo burro di tofu’, ‘formaggio vegetale’, ‘Veggie-Cheese’, ‘Cream’. La società ‘sotto accusa’ si è difesa sottolineando che le denominazioni ‘burro’ o ‘cream’ sono sempre associate a termini che rimandano all’origine vegetale dei prodotti in questione. Spiegazione ritenuta tuttavia ininfluente dalla Corte di Giustizia Ue.

 

di seguito il testo della sentenza della Corte di Giustizia Europea

 http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0422&lang1=it&type=TXT&ancre

 

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