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Bonus edilizi e obbligo SOA – chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Fortemente contrari all'obbligo SOA per i bonus edilizi

Con circolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in ambito SOA.

È  possibile fruire delle agevolazioni  Superbonus/altri Bonus edilizi [agevolazioni di cui agli artt. 119 e 121, c. 2 del D.L. n. 34/2020] a prescindere dalla certificazione SOA, in quanto la stessa non è richiesta né per le spese sostenute fino al 31/12/2022, né per quelle sostenute successivamente, anche a decorrere dal 1/07/2023.

È necessaria la certificazione SOA o, almeno, l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per il suo rilascio, al fine di beneficiare delle agevolazioni Superbonus e altri bonus edilizi. Per le spese sostenute da 1/7/2023, invece, l’agevolazione soggiace all’avvenuto rilascio della SOA che è sufficiente sussista entro la data del 1/1/2023 in quanto non è necessario che sussista già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto/supappalto (in quanto irrilevante per le spese sostenute fino al 31/12/2022).

La “condizione SOA” deve essere soddisfatta già alla data di stipula del contratto posto che, al fine delle agevolazioni, per le spese sostenute nel periodo 1/01-30/06/2023 è sufficiente anche la sola stipula con un ente certificatore di un contratto finalizzato al rilascio della SOA.

Il riconoscimento è legato all’affidamento esclusivo a imprese in possesso della certificazione SOA già al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto (non è più sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della SOA). In riferimento al limite dei 516.000 euro, questo va valutato autonomamente per ciascun contratto di appalto e per ciascun contratto di subappalto, e si intende al netto dell’IVA.

Infine, nella circolare, l’Agenzia delle Entrate ha anche riportato la norma di interpretazione autentica inserita nel c.d. Decreto “Blocca-cessioni” convertito in legge [art. 2-ter, c. 1, lett. d), D.L. n. 11/2023], secondo cui la “condizione SOA” non è applicabile alle agevolazioni Bonus ristrutturazione-acquisti e Sisma bonus-acquisti.

Riferimenti: Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E del 20/04/2023

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