Con circolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in ambito SOA.

  • Lavori in corso di esecuzione al 21/05/2022 e contratti di appalto/ subappalto stipulati prima di tale data (con “data certa”)

È  possibile fruire delle agevolazioni  Superbonus/altri Bonus edilizi [agevolazioni di cui agli artt. 119 e 121, c. 2 del D.L. n. 34/2020] a prescindere dalla certificazione SOA, in quanto la stessa non è richiesta né per le spese sostenute fino al 31/12/2022, né per quelle sostenute successivamente, anche a decorrere dal 1/07/2023.

  • Contratti di appalto/subappalto stipulati dal 21/05 al 31/12/2022, in riferimento a interventi che si concluderanno oltre il 31/12/2022 e di importo superiore a 516.000 euro

È necessaria la certificazione SOA o, almeno, l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per il suo rilascio, al fine di beneficiare delle agevolazioni Superbonus e altri bonus edilizi. Per le spese sostenute da 1/7/2023, invece, l’agevolazione soggiace all’avvenuto rilascio della SOA che è sufficiente sussista entro la data del 1/1/2023 in quanto non è necessario che sussista già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto/supappalto (in quanto irrilevante per le spese sostenute fino al 31/12/2022).

  • Contratti di appalto/subappalto stipulati da 1/1/2023

La “condizione SOA” deve essere soddisfatta già alla data di stipula del contratto posto che, al fine delle agevolazioni, per le spese sostenute nel periodo 1/01-30/06/2023 è sufficiente anche la sola stipula con un ente certificatore di un contratto finalizzato al rilascio della SOA.

  • A decorrere da 1/7/2023, riconoscimento dei bonus edilizi con importo lavori superiore a 516.000 euro

Il riconoscimento è legato all’affidamento esclusivo a imprese in possesso della certificazione SOA già al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto (non è più sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della SOA). In riferimento al limite dei 516.000 euro, questo va valutato autonomamente per ciascun contratto di appalto e per ciascun contratto di subappalto, e si intende al netto dell’IVA.

Infine, nella circolare, l’Agenzia delle Entrate ha anche riportato la norma di interpretazione autentica inserita nel c.d. Decreto “Blocca-cessioni” convertito in legge [art. 2-ter, c. 1, lett. d), D.L. n. 11/2023], secondo cui la “condizione SOA” non è applicabile alle agevolazioni Bonus ristrutturazione-acquisti e Sisma bonus-acquisti.

Riferimenti: Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E del 20/04/2023