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CIGO: dall’INPS le nuove procedure ed i nuovi criteri di valutazione delle domande presentate a partire dal 29 giugno

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Come da noi anticipato la Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell’INPS ha fornito ieri complete istruzioni sul Nuovo procedimento di concessione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO), sul Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 e sui criteri di esame delle domande di concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, mediante una circolare di 19 pagine con 11 allegati.

Per quanto riguarda l’edilizia si segnala che rientrano tra i casi di esonero dal pagamento del Contributo addizionale le integrazioni salariali ordinarie sono autorizzate per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) riconosciuta a quelle fattispecie che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore, tra cui come riassunto anche nella tabella riportata in allegato relativo alle causali, in linea generale sono da considerarsi “eventi oggettivamente non evitabili” gli eventi meteo, indipendentemente dal settore di appartenenza dell’impresa richiedente.

Le modifiche procedimentali introdotte, però, si riverberano anche sulla gestione degli eventi meteo, che sono trattati al punto 6.4.

Innanzitutto: «l’azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell’attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l’attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l’evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. A tale proposito, al fine di agevolare le Aziende nell’espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo

Vengono poi definiti «criteri interpretativi generali per stabilire in modo uniforme quali eventi meteo possono essere considerati rilevanti ai fini della concessione delle integrazioni salariali … , che di seguito si riepilogano:

In linea di massima sono da ritenersi incidenti sul regolare svolgimento del lavoro, in rapporto alla stagione nonché all’orario in cui si è verificato l’evento le precipitazioni:

•  tra i mm. 2 e i mm. 3 per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati, l’impianto e il disarmo dei cantieri;

•  di mm. 1,5 per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori stradali, arginamento fiumi. In questo caso deve essere valutata anche la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti.

• mm. 1 per lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere presa in considerazione la pioggia dei giorni precedenti.

Criteri analoghi a quelli utilizzati per l’incidenza della pioggia si applicano per la neve. Si precisa che per determinati tipi di lavoro (es. lavori stradali, scavi, ecc. ) va tenuto conto anche della eventuale presenza di neve al suolo.

La nebbia e la foschia non sono normalmente valutate atte a determinare una contrazione del lavoro. Se tuttavia tali fenomeni si presentano con un carattere di particolare intensità ed eccezionalità oppure nei casi di alcune tipologie di lavorazioni (ad esempio lavori di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale) possono essere valutabili per la concessione del trattamento integrativo.

L’oscurità non è considerata fattispecie integrabile quando è collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell’anno.

Per quanto riguarda il vento, quale parametro di valutazione della sua incidenza sul regolare svolgimento dei lavori, in rapporto alla loro tipologia, viene presa in considerazione, di norma, la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 Km/h). Può essere valutata positivamente anche una velocità inferiore per lavorazioni particolari, quali quelli svolti ad una altezza elevata, sulle gru e quelli che richiedono l’uso della fiamma ossidrica.

Le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all’intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.»

Di seguito l’elenco degli allegati:

Allegato N.1: Decreto 5 aprile 2016 (in realtà trattasi del decreto numero 95442 del 15 aprile scorso, pubblicato sulla G.U. del 14 giugno 2016)

Allegato N.2 Fac-simile di relazione tecnica dettagliata – CAUSALE: MANCANZA DI LAVORO O DI COMMESSE

Allegato N.3 Fac-simile di relazione tecnica dettagliata – CAUSALE: CRISI DI MERCATO

Allegato N.4 Fac-simile di relazione tecnica dettagliata – CAUSALI: FINE CANTIERE O FINE LAVORO – FINE FASE LAVORATIVA

Allegato N.5: Fac-simile di relazione tecnica dettagliata – CAUSALE: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AL PROGETTO

Allegato N.6: Fac-simile di relazione tecnica dettagliata – CAUSALE: SCIOPERO DI UN REPARTO O DI ALTRA AZIENDA

Allegato N.7: Fac-simile di relazione tecnica dettagliata – CAUSALE: MANCANZA DI MATERIE PRIME O COMPONENTI

Allegato N.8: Fac-simile di relazione tecnica dettagliata – CAUSALI:  INCENDI, ALLUVIONI, SISMA, CROLLI, MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA – IMPRATICABILITÀ DEI LOCALI, ANCHE PER ORDINE DI PUBBLICA AUTORITÀ – SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ PER ORDINE DI PUBBLICA AUTORITÀ

Allegato N.9: Fac-simile di relazione tecnica dettagliata – CAUSALI: GUASTI MACCHINARI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Allegato N.10: Fac-simile di relazione tecnica dettagliata – CAUSALE: EVENTI METEOROLOGICI

Allegato N.11: TABELLA NUOVI CODICI EVENTO

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