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Disciplina della coltivazione della vite, produzione e commercio del vino legge 238/2016

GAZZETTA UFFICIALE n. 288 del 10 dicembre  2016  

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238 

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (Entrata in vigore: 12/01/2017)

Il vino come Patrimonio culturale nazionale, prodotto della vite, la vite  e  i  territori  viticoli, quali  frutto  del  lavoro,  dell’insieme  delle  competenze,   delle conoscenze, delle  pratiche  e  delle  tradizioni,  costituiscono  un patrimonio  culturale  nazionale  da  tutelare  e  valorizzare  negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva,  ambientale e culturale.

 

Ambito di applicazione

La presente legge reca le norme nazionali per la produzione,  la commercializzazione, le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni geografiche,  le  menzioni   tradizionali,   l’etichettatura   e   la presentazione, la gestione, i controlli e  il  sistema  sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  e  n.1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre 2013  nonché’  al   regolamento   delegato   (UE)   2016/1149   della Commissione, del 15 aprile 2016, e al regolamento di esecuzione  (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016. La presente legge reca  altresì  le  norme  nazionali   per   la   produzione   e   la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino, per la tenuta dei registri di carico  e  scarico  da  parte  di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine e per il sistema sanzionatorio dei prodotti  vitivinicoli  aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo  e  del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché’ delle bevande  spiritose  di cui al regolamento (CE) n. 110/2008  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 15 gennaio 2008

 

Norme transitorie

  1.  Le  istanze,  le  dichiarazioni  e  le  comunicazioni  comunque denominate, da presentare alla pubblica amministrazione, di cui  alla presente  legge,  comprese  quelle  previste  nei  relativi   decreti attuativi, sono presentate in forma scritta e  debitamente  compilate in modo esatto, completo e leggibile.

  2. Sono sempre indicati, salvo ove altrimenti specificato:

    a) le generalità, compreso il codice fiscale, del  soggetto  che effettua la presentazione e la sua sottoscrizione, sia quale titolare dell’impresa individuale, sia quale responsabile legale della persona giuridica, sia quale persona appositamente delegata a  tale  funzione nell’ambito dell’organizzazione aziendale;

    b) il nome o la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale e, se diversa,  la  partita  IVA  dell’impresa  individuale  o  della società in nome della quale e’ effettuata la presentazione.

  3.  Fino  alla   realizzazione   delle   specifiche   funzionalità nell’ambito dei servizi del SIAN, le istanze, le dichiarazioni  e  le comunicazioni possono essere  presentate  tramite  consegna  a  mano, telegramma, telefax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nel caso della consegna a mano, la presentazione delle  istanze, dichiarazioni o comunicazioni avviene in  duplice  copia,  una  delle quali e’ restituita all’interessato munita del timbro di accettazione dell’ufficio territoriale ricevente.

 4. Ai fini del rispetto degli specifici  termini  previsti  per  la presentazione   delle   istanze,   delle   dichiarazioni   e    delle comunicazioni fanno fede, se consegnate a mano, a mezzo  dei  servizi postali o tramite telefax,  la  data  e  l’ora  di  ricezione  presso l’ufficio destinatario, mentre se inviate tramite PEC fanno  fede  la data e l’ora indicate  nella  ricevuta  di  avvenuta  consegna  nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio destinatario.

  5. Le disposizioni di cui agli articoli 25, e 49, comma 2, al  fine di consentire l’adeguamento delle condizioni produttive, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge.

 6. I prodotti immessi  sul  mercato  o  etichettati  prima  del  31 dicembre 2017,  che  non  soddisfino  i  requisiti  prescritti  dalla presente   legge,   ma   che   siano   conformi   alle   disposizioni precedentemente applicabili,  possono  essere  commercializzati  fino all’esaurimento delle scorte. 

 

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