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Firmato il Decreto di attuazione

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro ha reso noto che   il 27 febbraio 2019,  è stato firmato dai Ministri del Lavoro e dell’Economia e Finanze il decreto che da attuazione alla revisione delle tariffe INAIL nel 2019 così come disposto dalla Legge di Bilancio 2019, articolo 1, commi da 1.121 a 1.125.

A seguito della suddetta firma, l’Istituto ha provveduto al ricalcolo dei tassi medi e alla revisione del meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

Con la diminuzione di circa un terzo dei tassi medi, il risultato dichiarato dal Governo è un notevole abbassamento del costo del lavoro.

Ma il Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ )  dell’Inail evidenzia la parallela riduzione di 150 milioni l’anno delle risorse destinate alla prevenzione e di 50 milioni /anno per le premialità alle imprese virtuose.

 Il presidente del Civ,   Giovanni Luciano, sostiene  che, con un utile di 2 miliardi,   il Governo, piuttosto che togliere questi incentivi-premialità  alla sicurezza,  può seguire  altre vie.

Al di là delle diatribe  tra Ciìv e Governo,  di seguito ricordiamo le scadenze da rispettare per l’autoliquidazione 2018/2019 e  proponiamo un “primo esercizio”, puramente indicativo, per una valutazione degli effetti in termini di riduzione dei costi (sulle retribuzioni imponibili)  di cui potranno beneficiare le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi  in base alle differenti  voci di rischio INAIL della gestione artigiana

TEMPISTICA RELATIVA ALL’AUTOLIQUIDAZIONE 2018 / 2019

Il comma 1125, dell’articolo 1 Legge n°145/2018 (Legge di bilancio 2019), modifica, per il solo anno 2019, alcuni termini temporali, relativi all’autoliquidazione ed ai pagamenti dei premi  come di seguito riportato: 

DPR n°1.124/1965 – Art. 28, terzo comma= Entro il 31 dicembre l’istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo = DIFFERITO AL 31 MARZO 2019

DPR n°1.124/1965 – Art. 28, quarto comma= Il datore di lavoro deve comunicare all’istituto assicuratore nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo, l’ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate durante detto periodo, salvo i controlli che l’Istituto creda di disporre =  DIFFERITO AL 16 MAGGIO 2019

DPR n°1.124/1965 – Art. 44, secondo comma= Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell’anno in cui la rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente = DIFFERITO AL 16 MAGGIO 2019

In estrema sintesi, con il taglio ai premi INAIL ,  la scadenza dell’autoliquidazione 2018/2019 sarà prorogata al 16 maggio 2019.

La proroga dell’autoliquidazione è legata allo slittamento del termine della comunicazione INAIL inerente le basi di calcolo dei premi al  31 marzo 2019 e non più entro il 31 dicembre 2018.

Il 16 maggio 2019 è inoltre la nuova scadenza per i seguenti adempimenti:

  • denuncia delle retribuzioni dell’anno 2018;
  • calcolo degli importi del saldo dei premi INAIL per il 2018 e quello della prima rata del 2019 con le tariffe rivalutate;
  • versamento dell’acconto e del saldo dei premi INAIL.

REVISIONE TARTIFFA INAIL – STIMA RIDUZIONE COSTO DEL PREMIO INAIL SULLE RETRIBUZIONI

L’obiettivo dichiarato dal Governo è quello di  ridurre di circa il 30%  il costo dei premi INAIL ma la riduzione, almeno dai dati in nostro possesso, non è per tutti uguali e dipende dall’attività svolta. Nel settore del trasporto di merci per conto di terzi, viene superata la distinzione, tra trasporto effettuato con o senza rimorchio e quindi, dal 2019 la classificazione sarà unica e così individuata (“Gestione Artigianato”) :

Alla luce di quanto premesso, per il trasporto di merci per conto di terzi, la riduzione percentuale del premio è così determinata :

Nel caso del trasporto di merci per conto di terzi, la riduzione media è inferiore al 30% annunciato dal Governo ed è pari al 17,25% .

 Premesso ciò,  di seguito   si sviluppa una stima del risparmio di cui potranno beneficiare le imprese di autotrasporto c/terzi sul premio  da versare per ogni  dipendente autista di livello Q3 – parametro C (Ex 3 Livello Super) ovvero Q2 – parametro F ( Ex 3° Livello):

Per  i suddetti livelli,  si stima un imponibile retributivo  (retribuzione base +  lavoro  straordinario, festivo, notturno, ecc.) su cui calcolare il premio INAIL pari a :  28 MILA EURO (Ex 3 ° Super) – 27  MILA EURO (Ex 3°)

Considerato che ante 2019 il premio INAIL era individuato da due ben distinte attività, di seguito si sviluppa il calcolo della riduzione di cui potranno beneficiare le imprese in base alle due diverse  classi di rischio:   

In allegato si riporta il Decreto attuativo revisioni tariffe INAIL relativamente allo  stralcio  voce 9121, Gestione Artigianato : “Trasporto di merci e trasporti postali, compreso l’eventuale impiego di piattaforme aeree e di scale aeree, montate su autoveicoli e simili . Rimozione e traino di veicoli. Trasporto di merci e passeggeri mediante trazione animale; someggio” . 

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