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Green pass. I nuovi obblighi per estetiste e acconciatori

green pass

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Scatta dal 20 gennaio prossimo l’obbligo di green pass base per accedere a saloni di acconciatura, centri estetici, nonché tatuatori e piercer. L’obbligo sarà in vigore fino al 31 marzo prossimo. L’accesso a queste attività sarà dunque consentito solo ai clienti in possesso (almeno) del Green Pass base (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione da COVID-19, effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo).

La verifica sul possesso del Green Pass dei clienti e dei dipendenti spetta al titolare dell’attività (o a persona da lui incaricata) e può essere effettuata scaricando l’apposita app. Ai fini della verifica non è necessario richiedere il documento d’identità.

Il decreto dello scorso 7 gennaio prevede poi l’obbligo di Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro per over 50 a decorrere dal 15 febbraio prossimo.

Per i clienti sprovvisti di Green Pass è prevista una sanzione da 400 a 1000 euro. Stessa sanzione per il titolare che non abbia effettuato il controllo o che abbia comunque consentito l’ingresso ai clienti sprovvisti di Green Pass. Vediamo cosa succede nel caso del lavoratore sprovvisto di Green Pass. In questo caso è prevista l’assenza ingiustificata, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green Pass. In particolare, per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza Green Pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green Pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green Pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

L’obbligo del Green Pass non riguarda i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Ecco le linee guida per lo svolgimento delle attività.

Di seguito le indicazioni sulla gestione di eventuali quarantene in azienda (ex DL 229/2021):

 

 

 

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