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La cessione della detrazione fiscale o va fatta bene o è meglio non farla

Ecobonus

cessione dell’Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari. Tutte le scadenze.

Via libera da parte dell’Agenzia delle Entrate alla cessione dell’Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari. Tutte le scadenze.

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, con provvedimento del 18 aprile 2019.

I soggetti beneficiari, che hanno sostenuto spese nel 2018 e nel 2019 per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, anziché fruire della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Solo per i soggetti che si trovano nella no tax area la gestione del credito può essere ceduta anche a banche e a intermediari finanziari.

Il credito d’imposta cedibile da parte dei soggetti beneficiari della detrazione è determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta nel periodo d’imposta, comprensiva anche della parte di spesa sostenuta mediante cessione del credito al fornitore.

Nel caso in cui il credito sia ceduto a più fornitori l’ammontare cedibile a ognuno di essi è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia ceduto direttamente al fornitore che ha realizzato gli interventi, invece, la fattura emessa da tale soggetto deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Viene precisato che la cessione del credito da parte dei soggetti beneficiari va comunicata all’Agenzia attraverso le funzioni rese disponibili sul suo portale entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa o, in alternativa, tramite gli uffici dell’Agenzia utilizzando il modulo allegato al provvedimento. La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

Stesso obbligo in termini di comunicazione all’Agenzia spetta al cessionario che intende a sua volta cedere il proprio credito, utilizzando le funzionalità telematiche disponibili sul sito della stessa Agenzia, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello della spesa e comunque dopo l’accettazione del credito stesso. Di contro, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a rendere visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che il cessionario l’abbia accettato mediante le predette funzionalità telematiche. Anche il cedente nella sua area riservata ha la possibilità di visionare le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario.

Il credito d’imposta che non forma oggetto di successiva cessione è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 senza i limiti previsti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000. La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza può essere riportata in avanti, ma non può essere chiesta a rimborso. A riguardo il presente provvedimento rimanda all’emanazione di una apposita risoluzione dell’Agenzia per conoscere il codice tributo da utilizzare.

Il provvedimento in esame, rinviando al provvedimento direttoriale del 28 agosto 2017, prot. 165110, stabilisce che le stesse modalità operative si applicano anche alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relativamente agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici ovvero per quelli effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici.

Pertanto, i dati relativi alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le predette spese effettuate sulle parti comuni di edifici, nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, devono essere comunicati entro il 12 luglio 2019.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 relativamente agli interventi di adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, il credito corrispondente alle detrazioni spettanti può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa ed a condizione che il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. Il credito d’imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Tutte le scadenze per la cessione del credito della detrazione dell’Ecobonus

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