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L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul Sisma Bonus: su cumulabilità con precedenti contributi, bonus mobili, asseverazione tardiva

CNA

Dopo la Risposta n. 51 del 12/02/2019 sul Trattamento Iva applicabile agli interventi di sistemazione e consolidamento del territorio al fine di prevenire e mitigare eventuali dissesti idrogeologici. N. 127-septies) e 127-quaterdecies), tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – pdf, con cui esclude in sostanza l’applicabilità dell’IVA ridotta al 10% agli interventi in questione, l‘Agenzia delle Entrate, con una serie di risposte ad Interpelli appena pubblicate, entra a fondo su diversi problemi legati all’applicazione del c.d. Sisma bonus.

Riportiamo i titoli:

Risposta n. 64 del 19/02/2019 – Sisma bonus – Asseverazione tardiva – (art. 16 del DL n. 63 del 2013). Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – pdf

Risposta n. 62 del 19/02/2019 – Intervento di recupero di complesso immobiliare – “Sisma bonus” e “Bonus mobili” – Articolo 16, del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 – “Bonus verde” – Articolo 1, commi 12-15, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – pdf

Risposta n. 61 del 19/02/2019 – Sisma bonus – cumulabilità tra contributi ottenuti negli anni 2009-2010 per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dei danni occorsi ad un edificio leso da eventi sismici del 2009 e le detrazioni fiscali per interventi da eseguire nel 2018 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico – articolo 16,commi 1-bis e ss. del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; articolo 1 comma 3 legge 11 dicembre 2016, n. 232.Interpello articolo 11 comma 1 lett. a) legge 27 luglio 2000 n. 212 – pdf

Mentre con la risposta all’Interpello 64 l’Agenzia afferma che è precluso l’accesso all’agevolazione del sisma bonus in caso di non contestuale o tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione che non consente l’ottenimento dei benefici fiscali del bonus in questione, le altre risposte appaiono positive.

In particolare nella risposta all’Interpello n. 61 afferma che l’accesso al sisma bonus non è precluso dal fatto che i contribuenti abbiano in precedenza beneficiato di contributi finalizzati a garantire la copertura degli oneri sostenuti per il mero ripristino dell’immobile danneggiato da precedenti eventi sismici.

Con la risposta all’Interpello n. 62, infine, fornisce chiarimenti in merito a quali siano gli interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali per sismabonus e bonus mobili.

Quanto sopra si aggiunge alla Risposta n. 38 del 12/02/2019 Articolo 15, comma 1, lettera b) e comma 1-ter del TUIR – Detrazione interessi passivi mutuo cd. Misto – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – pdf con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi del mutuo spetta sia per l’acquisto sia per la ristrutturazione dell’immobile, se sono rispettate certe condizioni. 

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