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Per la Cassazione a sezioni unite la responsabilità dell’appaltatore per vizi occulti si applica anche nel caso di opere di ristrutturazione

La Cassazione con la sentenza allegata dirime l’annoso contrasto giurisprudenziale in merito all’applicazione dell’art. 1669 del codice civile anche nel caso in cui i vizi si siano manifestati a seguito di opere edilizie o di ristrutturazione eseguite su fabbricati preesistenti.

L’art. 1669 cod. civ. stabilisce la responsabilità dell’appaltatore per vizi occulti: “se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti”; in tali casi “l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta“.

Tale ipotesi è diversa da quella disciplinata dall’art. art. 1667 cod. civ. che disciplina la garanzia per le difformità e i vizi dell’opera (vizi conosciuti o riconoscibili)  che non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e se non li ha denunziati all’appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta; tale garanzia che si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera.

Le Sezioni Unite affermano  che «l’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo».

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