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Per la Cassazione Penale il Cartello di cantiere va esposto subito a prescindere dal fatto che siano iniziati i lavori oggetto del permesso

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La Cassazione Penale reinterviene sull’obbligo di esporre il cartello di cantiere; secondo la nuova pronuncia, che ricostruisce anche il percorso normativo che ha portato alle disposizioni vigenti, si sancisce che:

«occorre ribadire che la violazione dell’obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi del permesso di costruire, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, configura una ipotesi di reato anche dopo la entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ex artt. 27, comma quarto, e 44 lett. a) del citato d.P.R. n. 380, a carico del titolare del permesso, del direttore dei lavori e dell’esecutore» e  ciò in quanto «la sistemazione del prescritto cartello, contenente gli estremi della concessione edilizia e degli autori dell’attività costruttiva presso il cantiere, consente una vigilanza rapida, precisa ed efficiente e risponde all’altro scopo di permettere ad ogni cittadino di verificare se i lavori siano stati autorizzati dall’autorità competente; il che non è poco ai fini della trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione». Tant’é che «anche l’esposizione, in maniera non visibile, del cartello che risulti comunque presente all’interno del cantiere viola il precetto penale».

Inoltre «Il fatto costitutivo dell’obbligo è il rilascio del permesso [edilizio], a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla effettiva necessità del titolo. È sufficiente osservare che la valutazione (anche solo a fini classificatori) del tipo di intervento realizzato presuppone comunque l’esercizio di quel controllo che l’esposizione del cartello intende agevolare.

Di conseguenza è priva di pregio l’ulteriore eccezione secondo la quale gli specifici interventi di restauro e risanamento del fabbricato (gli unici per i quali sarebbe stato astrattamente necessario il permesso di costruire) non erano ancora iniziati all’epoca dell’accertamento del fatto ».

Ricordiamo che l‘art. 90, comma 7, del dlgs 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede che «il committente o il responsabile dei lavori comunichi alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.»

Il comma 6. dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevede inoltre che «Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio»

Sulle indicazioni necessarie da inserire nel cartello di cantiere vedi anche http://www.cantieriinsicurezza.it/organizzazione-del-cantiere/app/titolo…

 

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