Site icon CNA

Peste suina e influenza aviaria: a chi spetta la proroga dei versamenti IVA e ritenute

Con la nuova Circolare n 8/E del 29 marzo 2022 le Entrate forniscono i primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative a:

introdotte dal decreto Milleproroghe 2022 convertito (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. decreto Milleproroghe 2022).

Per CNA Produzioni Alimentari la misura adottata, ha affermato la Presidente Nazionale Laisa Rinaldi, andava estesa anche alle aziende della lavorazioni carni.

Attività avicunicolo o suinicolo: la proroga dei versamenti ritenute e IVA

In merito alla  proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater) il Decreto Milleproroghe 2022 con il comma 6-quater dell’articolo 3 inserito dalla legge di conversione n. 15 del 2022, avente decorrenza dal 1° marzo 2022, prevede che:

In base alla norma possono beneficiare della proroga gli esercenti attività di allevamento avicunicolo e suinicolo che, alla data di inizio del periodo di proroga dei termini ossia al 1° gennaio 2022 hanno la sede operativa in uno dei comuni rientranti nelle aree assoggettate a particolari restrizioni da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria. 

Ossia, potranno fruire dell’agevolazione quei soggetti che, al 1° gennaio 2022, svolgono attività di allevamento suinicolo con sede operativa:

La proroga può trovare applicazione anche qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva al 1° gennaio 2022, ma, in tal caso, solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022

Presupposto soggettivo per rientrare nella proroga è che i soggetti svolgano attività di allevamento avicunicolo o suinicolo ossia coloro che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, esercitano tale attività in via non marginale rispetto all’attività complessivamente svolta.

A tal fine, per il riscontro del requisito della “non marginalità”, può farsi riferimento al volume d’affari del periodo d’imposta precedente a quello in cui sono stati emanati l’ordinanza o il dispositivo che hanno dichiarato le restrizioni di cui trattasi.

In particolare, le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo possono considerarsi non marginali nell’ipotesi in cui abbiano generato un volume d’affari non inferiore al 10 per cento di quello complessivo.

Pur non essendo espressamente previsto, atteso che si tratta di una proroga del termine per l’effettuazione dei versamenti, la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2022, in relazione a tali versamenti non sono dovuti interessi fino a tale data

Attenzione al fatto che, ancorché non espressamente previsto dalla norma, non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022.

AGGIORNAMENTI SUL DDL PESTE SUINO

Nella seduta di mercoledì 6 aprile la Camera ha approvato in via definitiva il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del DL 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), già approvato dal Senato (S. 2533).

C. 3547

DL. n. 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

 

Sito del Ministero della Salute Peste Suina

https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208

Influenza aviaria

https://www.izsvenezie.it/influenza-aviaria-situazione-italia-europa-h5-h5n1-2021/

Exit mobile version