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Rilevano solo le spese effettivamente sostenute nel 2016

Come noto, la legge di stabilità 2016 ha introdotto un credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2016, in relazione ad immobili non utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, per l’installazione di sistemi di video sorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza.

Per beneficiare di tale credito d’imposta i soggetti interessati sono tenuti a presentare, in via telematica, apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 20 marzo 2017.

Senza entrare nel merito del provvedimento direttoriale del 14 febbraio 2017 che fissa le modalità e i termini di presentazione dell’istanza in commento (vedi allegato),  sono sorti alcuni dubbi operativi riguardo al riferimento alle spese sostenute nell’anno 2016 per la fruizione dello stesso credito d’imposta.

A riguardo sentita, per le vie brevi, l’Agenzia delle Entrate è stato precisato che nell’istanza deve essere indicato l’importo delle spese agevolabili effettivamente pagato nell’anno 2016.

Si rinvia, infine, alla lettura del predetto provvedimento direttoriale per conoscere le modalità di utilizzo del credito d’imposta maturato. 

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