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SEMPLIFICAZIONI PER LA DEDUZIONE DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO E DEDUCIBILITA’ PIENA DELLE SPESE DI FORMAZIONE

Il “Jobs Act autonomi”, Legge 22 maggio 2017, n. 81, pubblicato in G.U. n. 135 del 13 giugno 2017 prevede una serie di tutele a favore del lavoro autonomo non imprenditoriale.

Dal punto di vista tributario, la norma introduce significative novità in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo prevedendo benefici fiscali maggiori rispetto al passato e legati al sostenimento di alcune tipologie di spese quali quelle di vitto e alloggio e quelle relative alla formazione professionale.

In particolare, per quanto riguarda le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, sostenute per l’esecuzione di un incarico, l’art. 8 del Jobs Act, modificando l’articolo 54 del Tuir (DPR 917/1986), ne prevede l’integrale deducibilità dal reddito a patto che tali spese siano addebitate analiticamente in capo al committente.

Diversamente, laddove sostenute direttamente dal committente, le stesse non costituiscono compensi in natura per il professionista. In tal caso, tali spese non partecipano alla formazione del reddito del lavoratore autonomo e possono essere dedotte dal committente.

Rispetto al passato, pertanto, è stata data più ampia libertà nella gestione dei contratti di esecuzione degli incarichi ai fini del riconoscimento della deducibilità delle spese di vitto e alloggio ad essa efferenti. Infatti, la disposizione previdente imponeva al professionista di intestare le fatture relative alle spese di vitto e alloggio a nome del committente, al fine di escluderle dalla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Ora può, alternativamente:

–           sostenerle a suo nome e, successivamente, addebitarle in fattura al committente ottenendo, per tale via, il riconoscimento della piena deducibilità delle spese;

–           sostenerle in nome e per conto del committente ed escluderle dalla tassazione come compensi in natura.

Con il Jobs Act Lavoro autonomo viene modificato anche il regime di deducibilità delle spese sostenute per l’aggiornamento e la qualificazione professionale dei lavoratori autonomi. In particolare, l’art. 9, modificando il comma 5 dell’art. 54 del TUIR, prevede l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10 mila euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Ricordiamo che nella disciplina previgente la deducibilità delle spese in questione era pari al 50% del loro ammontare. Vengono, inoltre, aggiunte due nuove tipologie di spesa, anch’esse integralmente deducibili, seppur entro il limite annuo di 5 mila euro:

         le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, purché erogati da organismi accreditati;

         gli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative a garanzia contro l’eventuale mancato pagamento delle proprie fatture.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017”, quindi saranno operative con riguardo alle spese sostenute nel corso del 2017 da considerare per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 2018.

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