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Decreto Xylella

Xylella, in vigore il decreto del Mipaaf

Pubblicato il 31 gennaio 2017 disciplina l’emergenza per il contrasto al batterio killer degli olivi. Confermato l’obbligo di taglio delle piante sane nelle zone infette nel raggio di cento metri dal rinvenimento di piante affette dalla fitopatia

 

E’ entrato in vigore il 31 gennaio 2017 il decreto del MIPAAF  del 7 dicembre 2016 recante norme sulle “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana”.

Il provvedimento, di oltre cento pagine, è stato pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Serie generale n.25 del 31 gennaio 2017, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 settembre 2016 con la raccomandazione di consentire agli Uffici fitosanitari regionali di verificare le zone cuscinetto e la successiva intesa, sancita in pari data.

 

Zone infette, al via i tagli anche di piante sane

Il decreto, tra l’altro, nel delegare i monitoraggi ed i controlli a tutte le regioni e alle provincie autonome (che d’ora in avanti dovranno finanziarli con fondi propri in maniera sistematica e nel rispetto del corposo allegato 3 al decreto), ripropone l’obbligo comunitario dell’eradicazione del batterio mediante il taglio delle piante potenzialmente ospiti, ancorché sane o apparentemente sane, rinvenute nel raggio di cento metri da olivi o altre piante ospiti in preda all’infezione, individuate all’interno di nuove aree di aggressione del batterio. Aree che vengono delimitate e suddivise in zone infette (cento metri di raggio intorno ad ogni pianta infetta) e zone cuscinetto (fascia di dieci chilometri esterna e che circonda le zone infette).

 

Il compito di effettuare i tagli nelle zone infette delle nuove aree delimitate ed i controlli nelle aree cuscinetto grava in capo ai Servizi fitosanitari regionali.

 

Zone cuscinetto, controlli e deroga sulla nuova delimitazione delle aree

Per le zone cuscinetto delle aree delimitate vale il principio del contenimento, e sono invece previsti controlli, secondo un preciso piano di monitoraggio, due volte l’anno sullo stato di salute di tutte le piante specificate che si collochino all’interno di una griglia formata da quadrati di cento metri per cento.

Il rinvenimento, a seguito dei monitoraggi, di piante infette, ne determina l’immediato taglio; ma il Servizio fitosanitario regionale può decidere di non delimitare nuovamente l’area e individuare una nuova zona infetta.

 

Ciò è possibile se sono soddisfatte tre condizioni:

• vi sono prove che l’organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato;

• vi è motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione;

• in prossimità di tali piante non sono stati individuati insetti vettori che trasportano l’organismo specificato, sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale. 

 

No ai reimpianti in zone infette

In attesa che i nuovi orientamenti di Bruxelles modifichino le disposizioni comunitarie vigenti, il decreto vieta l’impianto di piante ospiti nelle zone infette, a meno che non si effettuino in siti che sono protetti fisicamente contro l’introduzione dell’organismo specificato da parte dei suoi vettori.

 

E’ prevista una deroga al divieto di reimpianto per motivi di ricerca scientifica.

 

Rintracciabilità e divieto di movimentazione delle piante specificate

Confermati gli obblighi sulla rintracciabilità delle piante provenienti dalle zone cuscinetto per almeno una fase del proprio ciclo vegetativo e almeno parzialmente coltivate in vitro e i divieti di movimentazione per quelle insediate nelle zone delimitate verso l’esterno, con effetto di totale confinamento per quelle localizzate nelle zone infette che non possono essere trasferite in quelle cuscinetto.

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