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Regolamento Europeo sui cibi cotti al forno o fritti

Ad aprile 2018 scatta il nuovo regolamento

A luglio di quest’anno i rappresentanti degli Stati membri si sono espressi a favore della proposta della Commissione Europea di ridurre la presenza di acrilammide negli alimenti e a novembre si è pronunciata con il Regolamento (UE) 2017/2158 che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilamide negli alimenti e che si applicherà a decorrere dall’11 aprile 2018.  Il regolamento è entrato in vigore l’11 dicembre.

Sulla base delle conclusioni dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/acrylamide , secondo cui l’acrilamide, presente in una gran varietà di prodotti, può aumentare il rischio di sviluppare cancro nei consumatori e in particolare nei soggetti più esposti e sensibili come i bambini, si è ritenuto quindi necessario garantire la sicurezza stabilendo delle misure atte a  ridurne la presenza.

Tali misure, adattate alla natura dell’esercizio, devono essere periodicamente verificate mediante campionatura ed analisi come da articolo 4: “Gli operatori del settore alimentare … predispongono un programma per la campionatura e l’analisi dei tenori di acrilammide nei prodotti alimentari” e “tengono un registro delle misure di attenuazione di cui all’allegato I”. L’Allegato I individua le misure di attuazione per tutte e dieci le tipologie di prodotto a rischio:

interessa tutti gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato i seguenti prodotti:

  1. a) patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da patate fresche;
  2. b) patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate;
    c) pane;
    d) cerali per la prima colazione(escluso il porridge);
    e) prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del pane. In questa categoria per «cracker» si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali);
    f) caffè, caffè torrefatto, caffè (solubile) istantaneo;
    g) succedanei del caffè;
    h) alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Per le imprese artigiane e le micro imprese avevamo chiesto come si noterà dagli allegati, maggiori semplificazioni e infatti sono state ottenute:

In deroga al paragrafo 1 (art.2 – misure di attenuazione), gli operatori del settore alimentare che producono alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2 (ambito di applicazione), svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio applicano le misure di attenuazione di cui all’allegato II, parte A”. In base alle considerazione del punto 12  e 13 del Regolamento Europeo:

(12) Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti alimentari rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e che svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio sono generalmente operatori su piccola scala. Di conseguenza le misure di attenuazione sono adattate alla natura della loro attività. Gli operatori del settore alimentare che fanno parte oppure operano in franchising di un’azienda interconnessa di più ampie dimensioni e sono riforniti a livello centrale dovrebbero tuttavia applicare misure di attenuazione supplementari praticabili per aziende operanti su più vasta scala, in quanto tali misure riducono ulteriormente la presenza di acrilammide negli alimenti e possono essere attuate da parte di tali aziende.”

” punto 13 secondo periodo.

Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti alimentari rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e che svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio sono esonerati dall’obbligo di campionare e analizzare la loro produzione per accertare la presenza di acrilammide, dato che un tale obbligo imporrebbe un onere sproporzionato alla loro attività.”

Nel giugno 2015, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha dichiarato l’acrilammide e il metabolita glicidammide genotossiche e cancerogene. Sulla base di questa classificazione, qualsiasi livello di esposizione risulta potenzialmente in grado di danneggiare il DNA e far insorgere il cancro.

Pur essendo le Reazioni di Maillard alla base dell’appetibilità di molti prodotti, se non opportunamente controllate, originano composti tossici come le ammine eterocicliche o  giustappunto l’acrilammide, che sono dei contaminanti ossia “sostanze non aggiunte intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presenti quali residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell’imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all’ambiente”. In base al Regolamento (CEE) 315/93 “Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l’aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico”. Tenuto conto di ciò ed in seguito agli studi effettuati e ai dati raccolti nel corso degli anni, si è pertanto ritenuto opportuno definire delle misure di attenuazione che potessero contenere il livello di acrilammide negli alimenti senza comprometterne la qualità e la sicurezza.

Intorno agli anni 90 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca su Cancro (IARC) condusse studi sull’acrilammide concludendo che la sostanza era tra le possibili fonti tossiche per l’uomo, classificandola nel gruppo A2 come “probabile cancerogeno”. Si tratta invero di un prodotto intermedio derivante da processi di produzione industriale di adesivi, materie plastiche, imballaggi ad uso alimentare, etc… In seguito, però, ulteriori ricerche condotte anche dal comitato misto FAO/OMS (JECFA – Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives), ne rilevarono la presenza in prodotti cotti dimostrando la genotossicità e la neurotossicità della sostanza. Per tale motivo nel 2007 si iniziò la prima campagna di monitoraggio sui tenori di acrilammide negli alimenti (Raccomandazione della Commissione 2007/331/CE). Sono state sviluppate le prime Linee Guida (Toolbox) e i primi orientamenti per l’industria alimentare con lo scopo di individuare e ridurre la produzione di acrilammide negli alimenti trasformati, in particolare per quei consumatori cosiddetti vulnerabili come i lattanti e i bambini della prima infanzia. Nel 2010 con la Raccomandazione 2010/307/UE si evidenziò la necessità di effettuare alcuni adeguamenti rispetto alla prima raccomandazione per quanto concerneva la classificazione dei prodotti alimentari visto che le conclusioni, del gruppo di esperti nel 2009, non aveva evidenziato alcuna diminuzione del tenore di acrilammide negli alimenti. Nel novembre del 2013 venne pubblicata la terza Raccomandazione della Commissione 2013/647/UE nella quale si concluse che non vi era omogeneità di risultati nei vari gruppi alimentari, con una riduzione solo in alcune categorie di alimenti ed un aumento in altre.

Le implicazioni per la salute umana e i timori fondati condussero l’EFSA ad adottare una dichiarazione nella quale furono approvate le valutazioni del rischio relativo al tenore di acrilammide. In una nota del 4 giugno 2015 si legge che: “Gli esperti del gruppo scientifico dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) hanno ribadito le loro precedenti valutazioni in base alle quali l’acrilammide presente negli alimenti può aumentare il rischio di sviluppare il cancro nei consumatori per tutte le fasce d’età”.

In allegato:

  • Regolamento Europeo
  • Posizione di CNA Agroalimentare di maggio 2016
  • Posizione di UEAPME di maggio 2016
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