Applicazione del regolamento (UE) n, 828/2014 della Commissione del 30 luglio 2014

relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di

glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

 

….è possibile produrre e denominare “pane” o “pasta” spendendo la dicitura

volontaria “senza glutine”, corredata dalla dicitura “specificamente formulato per persone

intolleranti al glutine” (o in alternati va “specificamente formulato per celiaci”) alimenti destinati a

sostituire il pane o la pasta preparati con materie prime degluteinate e/o con farine, compresi i loro

derivati, diversi da quella di grano.

Analogamente, per i prodotti da forno, di cui al Decreto 22 luglio 2005,

“spectftcatamente formulati per persone intolleranti al glutine” o “specificatamente formulati per

celiaci”, è possibile riportare le denominazioni riservate previste agli articoli l, 2, 3, 4 del citato