In presenza di crediti d’imposta nati da bonus edilizi “optabili” che, per cause diverse dal decorso del loro termine naturale di utilizzo, non siano più utilizzabili, l’ultimo cessionario deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

L’adempimento va attuato entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento comportante l’inutilizzabilità del credito.

La disposizione si applica dal 1°/12/2023; qualora la conoscenza dell’evento sia avvenuta prima del 1°/12/2023, la comunicazione andrà effettuata entro il 2/01/2024.

Le modalità attuative della nuova comunicazione saranno definite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La mancata comunicazione dell’evento di inutilizzabilità del credito da bonus edilizi è soggetta a una sanzione amministrativa tributaria di 100 euro.

Riferimenti: Art. 25, D.L. n. 104/2023 (Decreto “Omnibus”)