Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il nostro Paese, è stato emanato il decreto legge recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”.

Il decreto è in vigore dal 29 luglio 2023, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tra i provvedimenti di maggiore interesse dei datori di lavoro, si segnalano i seguenti:

  • per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dall’1/7/2023 al 31/12/2023, è estesa alle imprese operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni, l’esclusione dai limiti di durata degli interventi di CIGO determinati da eventi oggettivamente non evitabili;
  • per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 29/7/2023 al 31/12/2023, il trattamento di CISOA, previsto per intemperie stagionali, è riconosciuto agli OTI, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto, e i periodi richiesti non sono conteggiati ai fini della durata massima di 90 giornate all’anno.

Inoltre, il decreto-legge prevede che i Ministeri del lavoro e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche.

Riferimento: Decreto-legge n. 98 del 28/7/2023 (G.U. n. 175 del 28/7/2023) in vigore dal 29/7/2023