Il Decreto Trasparenza è intervenuto anche in materia di “periodo di prova”.

L’art. 7 del Decreto contiene, infatti, tre commi interessanti:

  1. è stata prevista una durata non superiore a 6 mesi, salva la durata inferiore prevista dal contratto collettivo;
  2. viene recepito a livello normativo l’insegnamento giurisprudenziale che vuole la proporzionalità in relazione alla durata del contratto a tempo determinato e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego;
  3. è inoltre previsto, in caso di sopravvenienza di eventi come malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il prolungamento del periodo di prova in misura corrispondente alla durata dell’assenza.

Riferimento normativo: art. 7, D.Lgs. n. 104/2022