Gli integratori alimentari sono prodotti che apportano un contributo nutrizionale o fisiologico all’organismo e, in Italia, sono soggetti a un regime fiscale specifico. L’Iva applicabile a questi prodotti può essere ridotta, ma la decisione viene presa caso per caso, in base al parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm).

Con la circolare del 14 giugno 2010, n. 32/E, è stato chiarito che il contribuente deve produrre un parere tecnico dell’Adm per determinare la corretta aliquota Iva da applicare ai beni ricompresi nella Tabella A allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Gli integratori alimentari possono essere soggetti a un’aliquota Iva ridotta solo se i loro componenti sono riconducibili, secondo il parere dell’Adm, ai prodotti indicati nella Tabella A, Parti II, II­bis o III, allegate al Decreto Iva. In tal caso, si applica un’aliquota Iva del 4, del 5 o del 10 per cento.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
I cd. ”integratori alimentari” non sono prodotti che beneficiano automaticamente dell’aliquota IVA ridotta, in quanto questi beni non sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA. L’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota IVA ridotta, dunque, è decisa caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che ne ha analizzato la relativa composizione. Al riguardo, con la circolare 14 giugno 2010, n. 32/E, in particolare al punto 9, è stato chiarito che, ai fini del parere in merito alla corretta aliquota da applicare alla cessione dei beni ricompresi nella Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, il contribuente deve produrre, contestualmente all’istanza di interpello, un parere tecnico fornito dalla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali del bene o del prodotto oggetto del quesito.

In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è da ritenersi soggetta ad un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano riconducibili in base al parere dell’ADM ai prodotti indicati nella citata Tabella A, Parti II, II bis o III, allegate al Decreto IVA, cui consegue l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.

il presente parere è reso assumendo acriticamente quanto dichiarato dalla Società secondo la quale i prodotti di cui trattasi non hanno uno scopo profilattico o terapeutico e non sono destinati alla cura di una specifica malattia e, conseguentemente, non sono stati classificati dall’ADM tra i ”Prodotti farmaceutici” di cui al Capitolo 30 della Nomenclatura Combinata. In proposito, in base alla nota 1 al Capitolo 30, quest’ultimo non comprende gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, complementi alimentari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa.

Le Note Esplicative al Sistema Armonizzato relative alla voce 3004 ribadiscono, inoltre, che non sono compresi nella voce 3004 i complementi alimentari che contengono vitamine o sali minerali, destinati a conservare l’organismo in buona salute, ma che non hanno indicazioni relative alla prevenzione o al trattamento di una malattia (vedi anche Nota Complementare 1 Capitolo 30).

scarica il parere dell’Agenzia delle Entrate IVA-–-Aliquota-IVA-applicabile-a-barrette-proteiche-e-a-preparati-in-polvere-ad-elevato-contenuto-proteico