Sì ad un piano per la sicurezza sul lavoro pratese, no ad una immagine tv distorta

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con una nota chiarisce che la rivalutazione delle ammende e delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nella misura del 15,9% si applica alle violazioni commesse a partire dal 6 ottobre 2023 e non a partire dal 1° luglio 2023.

Gli importi rivalutati sono stati stabiliti dal Ministero del Lavoro con DM 20/9/2023 che ha espressamente previsto la decorrenza della rivalutazione al 1° luglio 2023. L’INL ora chiarisce che, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, che riguarda sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite in via amministrativa, la rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla pubblicazione del decreto nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre 2023.

Con la stessa nota l’INL:

  • conferma quanto chiarito nelle precedenti rivalutazioni, e cioè che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste per il contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza (art. 14 del D. Lgs. 81/2008), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto non costituiscono «propriamente sanzione»;
  • si riserva di fornire specifiche indicazioni a seguito di ulteriori chiarimenti che saranno forniti dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro sull’applicazione della rivalutazione alle sanzioni del D.lgs. n. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti, alla sanzione amministrativa prevista per la ritardata o omessa comunicazione in relazione ai lavoratori autonomi occasionali dell’art. 14 co. 1 del D.lgs. n. 81/2008 e alle sanzioni modificate al D.lgs. n. 81/2008 dalla legge n. 215/2021 (legge di conversione del DL n. 146/2021);
  • include nell’allegato un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell’arresto o ammenda o solo ammenda, con l’indicazione degli importi rivalutati.

Riferimenti: INL nota n. 724 del 30/10/2023; DM 20/9/202