24 ore Cancellazione Aiuti di Stato, sognando la sburocratizzazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risposta ad interpello fornendo alcuni chiarimenti in tema di Sismabonus-acquisti (art. 16, c. 1-septies, D.L. n. 63/2013). In particolare, la pronuncia ha riguardato la c.d. “remissione in bonis” percorribile in caso di tardivo deposito dell’Allegato B del DM 58/2017 (ossia dell’ asseverazione preventiva di riduzione del rischio sismico).

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ci si può avvalere della remissione in bonis se il deposito dell’Allegato B e il versamento della sanzione di 250 euro avvengono:

  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va inserita la prima rata della detrazione (in caso di agevolazione fruita in forma di detrazione fiscale);
  • prima di inviare la “Comunicazione AE opzioni” (in caso di agevolazione fruita in forma di opzione: sconto in fattura o cessione).

Se il rogito è antecedente, è comunque corretto anticipare il versamento della suddetta sanzione entro la data del rogito o del primo rogito (in presenza di più immobili da alienare).

Per quanto riguarda il soggetto che deve versare la sanzione, questo è individuabile nell’impresa di costruzione/ristrutturazione in quanto su di essa ricade l’obbligo del deposito dell’asseverazione preventiva di rischio sismico. La medesima impresa dovrà altresì consegnare all’acquirente dell’immobile copia della quietanza di versamento della sanzione.

Con riferimento ai profili sanzionatori, essendo l’Allegato B unico – in quanto riguardante l’intero edificio oggetto degli interventi antisismici – unica è anche la sanzione da versare al fine della remissione in bonis.

L’Agenzia delle Entrate ha anche ribadito che, qualora l’intervento di Sismabonus-acquisti sia qualificato, nel suo complesso, sotto il profilo tecnico come di “ristrutturazione edilizia” (art. 3, c. 1, lett. d), DPR n. 380/2001), il promissario acquirente del singolo immobile può agganciare al sismabonus-acquisti anche il bonus mobili.

Riferimenti: Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 467/E del 24/11/2023