Il Governo nei giorni scorsi ha posto la fiducia sul DDL AS 2111-B (legge di stabilità, poi approvata ma non ancora pubblicata) in cui è stato inserito, nell’articolo 1, anche il seguente comma:

“308. All’articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «nel settore industriale» sono soppresse.”

Con l’approvazione in commissione dell’emendamento 20.49 (Dell’Aringa), quindi, è stata superata l’interpretazione del D.Lgs. 148/2015 data dall’INPS nella recente circolare n. 197, del 2 dicembre, secondo cui un’importante novità inserita nel D.lgs. che riguarda il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro del singolo lavoratore necessaria per poter godere del trattamento CIGO (90 giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria), da cui sarebbero state escluse solo le imprese industriali, mentre avrebbe trovato applicazione per le imprese artigiane, con una evidente discriminazione a loro sfavore [Nello stesso comma 2 dell’art. 1 si prevede un’eccezione a questo principio generale: infatti, per le sole domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, comprese anche le imprese industriali dell’edilizia e affini e le imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, viene esclusa la verifica del requisito dei 90 giorni di anzianità].

CNA /Costruzioni, con altre associazioni interessate, è quindi riuscita a far reinserire, nel citato D.Lgs. 148, che riforma gli ammortizzatori sociali, quanto a suo tempo previsto dalla Legge 2 febbraio 1970, n. 14 -a tutt’oggi vigente-, evitando la necessità di un inutile contenzioso su un’interpretazione che avrebbe danneggiato le imprese artigiane dell’edilizia ed affini e del settore lapideo, ponendo così riparo ad una evidente svista del legislatore.

 

Vista l’estensione della CIGO agli apprendisti, prevista dal D.Lgs. 148, e l’estensione, di conseguenza, dei correlati obblighi contributivi previsti normativamente -ben più consistenti di quelli contrattuali-, è stato inoltre sottoscritto tra le parti sociali del settore edile lo scorso 22 dicembre, pur in assenza di specifiche istruzioni sulle sue modalità applicative, che ancora non sono state emanate dall’Istituto previdenziale, un accordo che abroga le vigenti disposizioni contrattuali nazionali che prevedevano una specifica contribuzione alle Casse Edili finalizzata a coprire i costi della estensione contrattuale di questa forma di assistenza agli apprendisti, che, altrimenti, ne rimanevano esclusi. Il ritardo nella definizione dell’accordo, comporterà la necessità di attivare meccanismi di compensazione degli importi accantonati a tal fine dalle imprese presso le casse, che però potranno essere definiti solo negli accordi territoriali, previsti dall’accordo tra CNA Costruzioni e le altre associazioni di categoria, che si renderanno necessari per stabilire, nelle diverse realtà, le modalità per chiudere le residue poste destinate alla CIGO apprendisti (attive o passive che siano) presenti bilanci delle casse.