Aiuti di stato e dichiarazioni dei redditi: agli inizi del mese di maggio avevamo già affrontato la questione ‘sognando la sburocratizzazione’, adesso ci sono ulteriori aggiornamenti. I contributi a fondo perduto ottenuti per via dell’emergenza epidemiologica, seppur fiscalmente irrilevanti, devono essere indicati nella sezione dedicata agli aiuti di stato nei prospetti del modello Redditi 2021 per essere comunicati all’Agenzia delle Entrate.

Nel corso di una recente interrogazione parlamentare sono stati richiesti interventi di semplificazione in merito, posto che tali erogazioni costituiscono bonus esenti da tassazione nonché di informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Inoltre, sono state richieste iniziative volte a prevedere un azzeramento o riduzione delle sanzioni per eventuali dimenticanze, e quindi un’eventuale integrazione automatica dei dati mancanti o comunque non inseriti dal contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle entrate, accogliendo le richieste della CNA, nella sostanza, chiarisce che non occorre indicare l’ammontare di contributo ricevuto né il conseguente risparmio di imposta derivante dall’esclusione della tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Le uniche informazioni richieste sono la dimensione e forma giuridica dell’impresa, settore dell’aiuto fruito e codice ATECO -, necessarie all’iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, poiché non sono tutte nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria.

Quanto agli eventuali errori di compilazione è stato precisato che i software prevedono la compilazione automatica dei medesimi dati reddituali nel prospetto degli aiuti di Stato, riducendo il rischio che i contribuenti trasmettano la dichiarazione dei redditi in maniera incompleta. L’Agenzia sottolinea, inoltre, che questa compilazione semplificata protegge il contribuente dalle conseguenze di illegittimità e che non vi è l’esigenza di indicare l’ammontare di contributo ricevuto né il conseguente risparmio di imposta.

Da ultimo, non per importanza, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la mancata indicazione dell’importo dei contributi percepiti, non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta, non comporta alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi, neppure di tipo sanzionatorio.