La consulenza giuridica presentata all’Agenzia delle Entrate lo scorso 1° giugno (vedi Notizia 1° giugno 2016), in merito al trattamento Iva da applicare alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici a capsule/cialde, ha trovato risposta favorevole in una apposita nota (vedi allegato).

Con la predetta consulenza si chiedeva conferma circa l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento all’utilizzatore delle capsule/cialde, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia un soggetto titolare di partita Iva o un soggetto privato, se l’acquisto è finalizzato ad un utilizzo personale in ambito familiare o aziendale. 

A riguardo l’Agenzia chiarisce che il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del decreto IVA, è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare”, elemento, quest’ultimo che, ad esempio, distingue le prestazioni in esame dalle vendite di beni da asporto, che sono considerate a tutti gli effetti cessioni di beni, in virtù di un prevalente obbligo di dare.

Inoltre, richiamando la risoluzione 1° agosto 2000, n. 124/E, precisa che l’aliquota ridotta trova applicazione solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa in qualità di consumatore finale. Al contrario, nell’ipotesi di passaggi intermedi delle capsule/cialde l’aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, rimane quella propria del particolare prodotto ceduto.

In tale ipotesi, infatti, la cessione delle capsule/cialde non può qualificarsi come “somministrazione di alimenti e bevande”, dal momento che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda.

Tale eccezione, tuttavia, non ricorre laddove il datore di lavoro che acquista la partita di cialde si faccia rimborsare dai singoli lavoratori il solo valore di costo delle cialde utilizzate, senza alcun margine di profitto.

Nella presente nota l’Agenzia chiarisce l’ulteriore quesito sollevato ossia che le cessioni di dette capsule/cialde, effettuate nei confronti di clienti che utilizzano distributori a cialde concessi loro a noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società fornitrice, si qualificano come una somministrazione di alimenti e bevande, pertanto soggetta all’aliquota ridotta del 10 per cento, a seguito, di sottoscrizione di un unico contratto o accordo, in cui siano dedotte tutte le prestazioni di fare che rendono possibile la somministrazione stessa.