Il contratto, siglato da CNA Costruzioni, il 4 maggio 2022 introduce le causali che consentono la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato per una durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi (art. 19, comma 1, lett. b-bis del D.lgs. n. 81/2015), per le imprese edili in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 della L. n. 341/95 (accesso allo sgravio edili).

Le causali sono le seguenti: avvio di un nuovo cantiere; proroga dei termini di un appalto; avvio di specifiche attività edile o fase lavorativa non precedentemente programmata; assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni; assunzione di cassaintegrati; assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi.

Tale possibilità era però consentita fino al 30 settembre 2022. Non essendo intervenute modifiche normative in proposito, si rammenta che le causali introdotte dal C.C.N.L.  possono essere utilizzate:

  1. in caso di instaurazione di un primo rapporto a termine di durata superiore a 12 mesi, solo fino al 30 settembre 2022;
  2. in caso di proroga di un contratto a termine oltre i dodici mesi o di rinnovo, senza alcun vincolo temporale, ossia anche in occasione delle proroghe e rinnovi operati a decorrere dal 1° ottobre 2022.

In merito alla validità delle causali in oggetto, si ritiene che, fatte salve eventuali clausole contrattuali di diverso orientamento, queste mantengano la loro validità e possano quindi essere utilizzate anche successivamente alla scadenza della contrattazione collettiva di riferimento (in forza delle cc.dd. “clausole di ultrattività”), anche qualora siano state introdotte prima della scadenza di detta contrattazione