Con la risposta a interpello n. 8 datata 18 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota Iva applicabile in relazione alle cessioni di integratori alimentari.

Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria concerne una società estera, con sede nell’Unione Europea, avente ad oggetto la produzione e commercializzazione di integratori alimentari altre tipologie di prodotti.

La predetta società ha effettuato cessioni degli integratori, oltre la soglia di euro 35.000, nei confronti di persone fisiche residenti in Italia non soggetti passivi Iva.

Si tratta, in particolare, di prodotti:

– composti da diverse tipologie di ingredienti, di origine naturale e superfood;

– che si presentano sotto forma di capsule ovvero di preparato in polvere.

Per le suddette cessioni è pertanto tenuta al versamento in Italia dell’imposta su valore aggiunto.

Tanto considerato, sono stati richiesti alcuni chiarimenti all’Amministrazione finanziaria in relazione all’aliquota Iva applicabile sulle predette cessioni.

Aliquota Iva del 10 per cento

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che nella circostanza di specie trova applicazione l’aliquota Iva del 10 per cento posto che i prodotti oggetto di cessione sono riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che, relativamente alla problematica inerente all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile sulle cessioni di integratori alimentari, aveva già avuto modo di esprimersi tramite le risoluzioni n. 153/E del 31 ottobre 2005, n. 290/E del 10 luglio 2008, n. 383/E del 14 ottobre 2008.

Sulla base dei pareri che erano stati forniti dall’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia delle Entrate aveva già rilevato, nei suddetti documenti di prassi, che per quanto concerne gli integratori alimentari:

– vanno classificati all’interno del Capitolo 21 della Tariffa Doganale “Preparazioni alimentari diverse”, alla voce 21.06 (“Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”) e, in particolare, alla sottovoce 210690 (“altre”);

– agli stessi si applica l’aliquota del 10 per cento in quanto riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, del decreto Iva.

 

in allegato la risposta dell’Agenzia delle Entrate