Cites – Beni di interesse storico-artistico e strumenti musicali

Nel caso si intenda portare fuori dall’Italia beni di interesse storico-artistico,  disciplinati dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio  (d.lgs. 42/2004 – artt. 10 e 11) e realizzati con materiali derivati da specie incluse negli allegati CITES del Regolamento 338/97, ]REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO del 9 dicembre …  è necessario preventivamente ottenere dagli Uffici esportazione preposti del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), l’attestato di libera circolazione per Paesi facenti parte della UE (ALC) o della licenza di esportazione per Paesi extra UE (per beni di oltre 50 anni e che siano opera di autore non più vivente) o aver presentato agli stessi Uffici esportazione un’autocertificazione (per beni che non superano i 50 anni o che siano opera di autore vivente).

Tali documenti dovranno essere allegati alle richieste di permessi CITES di esportazione verso Paesi terzi, rilasciati da questo Ufficio (o alle richieste di certificati CITES di riesportazione, rilasciati dal Corpo Forestale dello Stato), che sono necessari anche per l’esportazione verso Paesi terzi di strumenti musicali che abbiano componenti CITES (ad esempio avorio, legni tropicali).

Il permesso/certificato CITES va esibito presso l’ufficio doganale alla frontiera, per gli usuali controlli, all’Autorità doganale e al Nucleo operativo CITES (NOC) del Corpo Forestale dello Stato. La sua mancanza può comportare ammende e sanzioni penali, nonché il sequestro, la confisca ed anche la distruzione degli esemplari.

 

Si allega la Notifica del Segretariato n. 63/2016 che elenca le modifiche alle appendici decise dalla 17^ Conferenza delle Parti della CITES, che saranno a breve incluse negli allegati del regolamento del Consiglio 338/97 (È disponibile la versione consolidata del Reg.(CE) n.338/97 con gli allegati da ultimo modificati con Reg.(UE) n. 2016/2029.) , il regolamento di applicazione nella Ue della Convenzione di Washington.

 

In una nota del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, autorità nazionale responsabile in via principale dell’applicazione della CITES, si fa presente che, ai sensi dell’art.5bis della legge  7 febbraio 1992 n. 150, coloro che detengano esemplari delle nuove specie iscritte nell’allegato A del regolamento 338/97  dovranno farne denuncia al Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato (ora Arma dei Carabinieri) competente territorialmente entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – seconda serie speciale – del regolamento comunitario che modificherà i citati allegati al regolamento 338/97.

 

Nella predetta nota si evidenzia, inoltre, che i soggetti tenuti alla compilazione del registro di detenzione di cui al D.M. 8 gennaio 2002 che detengano esemplari di specie animali e vegetali (prodotti) di nuova inclusione negli allegati A e B al regolamento 338/97, dovranno riportare tali specimen sul registro entro trenta  giorni dall’entrata in vigore dei nuovi allegati. Chi ne fosse sprovvisto potrà richiedere tale registro al Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente per territorio.

 

A mero titolo esemplificativo, si ricorda che tra i soggetti tenuti alla compilazione del registro rientrano le imprese commerciali, fra cui per la PRODUZIONE DI STRUMENTI MUSICALI utilizza legni pregiati, le strutture che esercitano attività circense, i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario (escluse quelle registrate ai sensi del DM 23.03.1994), chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento.

 

Per quanto riguarda le importazioni che dovessero avvenire durante il periodo transitorio tra l’entrata in vigore delle nuove Appendici CITES (2 gennaio 2017) e l’entrata in vigore delle corrispettive modifiche agli allegati al regolamento 338/97, dette importazioni saranno comunque soggette alla presentazione in Dogana della licenza di importazione rilasciata da questo Ministero, e ove del caso, alla presentazione di una notifica di importazione per le specie già incluse negli Allegati C o D del citato regolamento. Relativamente alle esportazioni ed alle riesportazioni di esemplari di specie di nuova inclusione nelle Appendici CITES,  in attesa dell’entrata in vigore dei nuovi allegati del regolamento 338/97, sarà possibile il rilascio delle licenze di esportazione da parte di questo Ministero e dei certificati di riesportazione da parte del Corpo Forestale dello Stato. In caso di specie già incluse nell’Allegato C, in attesa dell’inclusione della specie in Allegato A o B, dovrà essere richiesto il rilascio, in base al caso, di un certificato di origine o di un certificato di riesportazione. Le specie che dal 2 gennaio non sono più incluse nelle Appendici CITES saranno comunque soggette alla disciplina comunitaria fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento che modificherà gli allegati del Regolamento 338/97.

 

Vi invitiamo pertanto a contattare le imprese del territorio che costruiscono strumenti musicali, verificando se utilizzano legni pregiati per cui è necessario richiedere il registro al Corpo Forestale. Come CNA Artistico Nazionale stiamo cercando di fare nel più breve tempo possibile un incontro anche attraverso il contributo dell’On. Raffaello Vignali con i ministeri competenti: MISE e Ambiente, con l’Agenzia delle Dogane e con il Corpo Forestale oggi Arma dei Carabinieri.