In tutta Europa questa è l’ultima settimana in cui potrete trovare legalmente in vendita prodotti fitosanitari pericolosi (ma anche coadiuvanti, concimi, materie prime in genere) non conformi all’etichettatura Clp.

Dal 1° giugno 2017 in poi formulati con la vecchia etichettatura Dpd si potranno trovare solo presso le aziende agricole e altri utilizzatori finali, e per poterli usare occorrerà procurarsi la scheda di sicurezza aggiornata secondo il Clp, e soprattutto verificare che siano stati prodotti prima del 31 maggio 2015.

Il primo giugno manda definitivamente in pensione la vecchia normativa sulle sostanze e i preparati pericolosi per fare spazio all’entrata in vigore al Clp sulle sostanze pericolose e le miscele .
Vediamo alcune casistiche che si applicano a tutti i prodotti che ricadono nell’ambito di applicazione della normativa sulle sostanze pericolose e le miscele e quindi: agrofarmaci, coadiuvanti, fertilizzanti, corroboranti, mastici, solo per citare alcuni esempi.

Se i prodotti sono già con la nuova etichettatura Clp quella con le losanghe (pittogrammi che assomigliano ai simboli della classificazione per il trasporto) al posto dei simboli, col punto esclamativo e/o l’uomo che esplode al posto di croce di S. Andrea potete stare ragionevolmente tranquilli. Il ministero della Salute pubblicherà nuovamente sul suo sito internet tutte le nuove etichette Clp fornite dalle aziende produttrici di agrofarmaci.

Complice una comunicazione ondivaga da parte delle autorità, quello che sembrava molto semplice agli utenti della filiera, e cioè che i prodotti con vecchia etichetta Dpd possono essere commercializzati senza dover essere rietichettati sino al 1° giugno 2017, purché immessi in commercio prima del 1° giugno 2015, è stato messo in discussione sino all’ultimo, e la decisione definitiva è stata resa pubblica in una circolare del ministero della Salute, che ha elencato le casistiche in cui si può applicare la deroga.
Quindi se nel vostro magazzino avete un prodotto con vecchia etichetta non vi dovete preoccupare (almeno sino al 1° giugno 2017 o qualche settimana prima…) se potete dimostrare con documentazione antecedente al 1° giugno 2015 che:

  • l’avete comprato da un’altra società, anche dello stesso gruppo, a patto che le due società abbiano entità legali diverse;
  • l’avete comprato da un fabbricante conto terzi (non si applica di solito agli agrofarmaci);

se non è ancora fisicamente nel magazzino potete “salvarvi” se avete:

  • ordine di acquisto (sempre antecedente al 1° giugno) oppure
  • contratto di fornitura o acquisto (sempre antecedente al 1° giugno) oppure
  • fattura di vendita (sempre antecedente al 1° giugno).

A quel punto il prodotto può essere inequivocabilmente considerato “immesso in commercio” prima della fatidica data e usufruire della deroga.
Nei controlli sui “prodotti a scaffale” (“qualsiasi punto della catena di distribuzione”) gli ispettori verificheranno che per ogni prodotti con etichetta DPD:

  • possiate dimostrare che la miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015 (ricordiamoci che dal 14 giugno 2015 è obbligatorio riportare la data di produzione in chiaro sull’imballaggio degli agrofarmaci, ma molte imprese lo fanno già da tempo)
    e
  • possiate dimostrare con un documento (ordine di acquisto, contratto, fattura) che la miscela è stata fornita per la prima volta prima del 1° giugno 2015.

Anche dopo il 1° giugno 2015 non tutto è perduto: se l’avete comprato da un soggetto diverso dal titolare della registrazione (nel caso di agrofarmaci e coadiuvanti) che a sua volta l’ha comprato prima del 1° giugno 2015, il prodotto era già in commercio e va bene lo stesso!

Il ministero della Salute suggerisce, nella circolare dell’8 maggio 2017, di effettuare questa verifica esaminando il lotto di produzione, ricordiamo che l’obbligo di riportare la data in chiaro sull’imballaggio è entrato in vigore il 14 giugno 2015, l’Italia è stata tra i paesi che si sono attivati per primi per traghettare il mondo dei prodotti fitosanitari dalla Dpd al Clp: dopo mesi di preparativi l’operazione “adeguamento al Clp” è ufficialmente iniziata col comunicato 14 gennaio 2014 che indicava una road map alle imprese per poter iniziare con la nuova etichettatura già a fine luglio 2014 per i casi più semplici (senza valutazione) e a fine settembre dello stesso anno dove si richiedeva la valutazione dell’Istituto superiore di sanità.
Le cose, come gli addetti ai lavori ben sanno, non sono andate tutte per il verso giusto, ma non ci sono stati i ritardi che hanno contraddistinto il precedente passaggio alla Dpd, avvenuto dieci anni prima. Bene o male, tutte le aziende sono state in grado di poter imballare i loro prodotti secondo la Clp ben prima del 1° giugno 2015, data di stop della produzione di formulati con etichetta Dpd.

 

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