Con le faq pubblicate ieri l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti ed anticipazioni in merito alle restrizioni introdotte dal decreto sostegni ter alla cessione del credito connesso ai bonus edilizi.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate sottolinea: il ripristino del normale funzionamento della piattaforma per la cessione del credito e sconto in fattura, nella giornata odierna, con l’implementazione delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (News CNA 20 gennaio 2022, n. 1); sarà emanato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 19-octies, comma 4, del D.L. n. 148/2017, con il quale verrà prorogata dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine entro il quale dovranno essere inviate le comunicazioni per le cessioni dei crediti relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022;  pertanto, fino alle ore 24 del 16 febbraio 2022 il sistema resta aperto e potranno essere effettuate ulteriori cessioni, ferma la facoltà di effettuarne una ulteriore dal successivo 17 febbraio 2022. A riguardo l’Agenzia delle Entrate, ha, infatti, precisato che  “La predetta disciplina transitoria … opera in relazione ai crediti ceduti per i quali – precedentemente alla data del 17 febbraio 2022 – è stata validamente trasmessa la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di tale data. Tali crediti possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione, che potrà essere effettuata dal 17 febbraio 2022.”; per stabilire la data per la validità della cessione del credito occorre fare esclusivo riferimento alla valida trasmissione della relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate, senza cioè attendere l’accettazione del cessionario.

I crediti che non possono essere ulteriormente ceduti sono utilizzabili dai cessionari in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. E’ utile ricordare che i crediti maturati ed utilizzabili nell’anno, eccedenti i tributi e contributi dovuti nello stesso anno, non potranno essere riportati in avanti o richiesti a rimborso.