Nell’interrogazione (n. 5-05855 – On.le Dell’Aringa) si chiedeva: – l’applicazione della importante normativa sulla responsabilità solidale tra imprese ha prodotto nel tempo non poche incertezze applicative; – tra queste incertezze si segnala senz’altro quanto espresso dall’INPS, tramite una nota informale al Parlamento, in materia di responsabilità solidale e regolarità contributiva, affermando che: «L’Inps certifica la regolarità del debitore in solido, in ragione della circostanza che la regolarità contributiva attestata con il DURC deve essere accertata con riguardo a tutti gli adempimenti riconducibili all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa richiedente e l’Ente nei cui confronti gli adempimenti medesimi devono essere assolti (interpello n. 3/2010 del 2 aprile 2010). In ragione di ciò, la posizione debitoria di un soggetto dalla quale discende un vincolo di solidarietà per l’impresa richiedente il DURC, non impedisce l’attestazione di regolarità in capo a quest’ultima, tenuto conto che l’adempimento del debitore in solido è esterno al rapporto previdenziale instaurato. Le precisazioni effettuate in ordine alla modalità con la quale viene valutata l’incidenza di un debito per solidarietà ai fini del rilascio del DURC, consentono di chiarire che il medesimo debito correlato ad un accertato vincolo di solidarietà continua a permanere sotto il profilo civilistico pur in presenza di un Documento che abbia attestato la regolarità del debitore chiamato in solido»; – da tale interpretazione, alla luce di un «vincolo di solidarietà», ne discende l’impressione di un DURC svalutato, forse presupponendo che, per un verso, il soggetto appaltante non debba far affidamento assoluto sull’attendibilità del DURC, dall’altro, che lo stesso imprenditore possa avere altri e ulteriori strumenti per l’accertamento della reale condizione contributiva di un soggetto terzo con il quale si sia instaurato un temporaneo rapporto di collaborazione produttiva; – peraltro, tale orientamento appare in netta controtendenza rispetto a quanto recentemente statuito in ambito fiscale, laddove con l’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con il quale si sono soppresse le disposizioni contenute nei commi 28, 28-bis e 28-ter dell’articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativi alla responsabilità solidale in materia fiscale: – quali iniziative intenda assumere, anche di carattere normativo, al fine di risolvere l’incongruità o, quantomeno, l’incertezza normativa che discende dall’interpretazione adottata dall’INPS in materia di responsabilità solidale contributiva, anche in caso dell’attestazione del DURC, in analogia con quanto già disposto in materia fiscale. Questa in sostanza la risposta del SOTTOSEGRETARIO al Lavoro BIONDELLI data nella seduta della Commissione XI LAVORO della Camera di giovedì 21 aprile: « Il DURC certifica la regolarità dei versamenti previdenziali come risultanti dal riscontro tra le denunce presentate dalle aziende e i versamenti dalle medesime eseguiti. Di conseguenza, se il datore di lavoro occupa irregolarmente dei lavoratori, tale circostanza non può risultare dal DURC ma potrà essere accertata solo all’esito di una specifica verifica ispettiva. Il DURC, d’altro canto, attesta una situazione di regolarità contributiva che, in ragione della tempistica dei flussi delle denunce e dei pagamenti, si riferisce ai due mesi antecedenti la prima richiesta. Le risultanze del DURC, dunque, vanno valutate tenendo in considerazione quanto appena rappresentato. In particolare, tenendo conto che, come già accennato, se le imprese effettuano denunce contributive non veritiere (ad esempio, omettono di regolarizzare un dipendente o lo regolarizzano in modo difforme da quanto dovuto), ciò non incide sul rilascio del DURC. Per ovviare a tale inconveniente o, comunque, limitarlo, sarebbe necessario che il rilascio di ogni DURC fosse preceduto da un’apposita verifica ispettiva; il che, considerato il numero di DURC chiesti e rilasciati, appare difficilmente praticabile. »