Il nuovo codice (Art. 85) prevede che:

« Art. 85 – Documento di gara unico europeo
1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 91.

2. Il DGUE fornisce, inoltre,  le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui
al comma 1 relative agli eventuali  soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89, indica l’autorità pubblica o il terzo responsabile  del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

3. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti  complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all’articolo 81, il DGUE riporta altresì le informazioni  richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.

4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazione ivi contenute sono ancore valide.

5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai  candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la stazione appaltante richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, nonché all’impresa  che la segue in graduatoria, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell’articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 86 e, se del caso, all’articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.

6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui  all’articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l’appalto o concluso l’accordo quadro, possieda già tali documenti.

7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalità individuate con il decreto di cui all’articolo 81, comma 2.

8. Per il tramite della cabina di regia e’ messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri  Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.»

 

Si segnala che il DGUE è destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice salvo l’affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €, per le quali l’utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

Inoltre «Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l’opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente».

Il Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti infine «evidenzia, peraltro, che sarà necessario un periodo di sperimentazione applicativa in subiecta materia al fine di poter adeguare le presenti Linee guida alle eventuali ed ulteriori esigenze applicative che, medio tempore, dovessero emergere, apportando, per l’effetto, i necessitati chiarimenti integrativi al presente documento.»