REPORT CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 101 del  20 gennaio 2016

 

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1) Esame preliminare del decreto legislativo recante Modifiche in materia di licenziamento

Nello specifico, il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio. L’intervento, oltre a specificare tutte le condotte riconducibili alla fattispecie, prevede la sospensione obbligatoria dal servizio e dalla retribuzione in caso di illecito riscontrato in flagranza. Il provvedimento di sospensione scatterà entro 48 ore e il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro 30 giorni. Sono previste la responsabilità per danno erariale del dipendente, con una condanna minima pari a 6 mensilità, ove la condotta illecita abbia comportato un danno di immagine all’amministrazione, e la responsabilità disciplinare del dirigente che non proceda alla sospensione e all’avvio del procedimento.    

 

2) Esame preliminare del decreto legislativo recante Norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali

Il decreto provvede alla riorganizzazione amministrativa del sistema portuale. In luogo delle attuale 24 Autorità portuali, si istituiscono 15 Autorità di sistema portuale, che avranno sede nei porti definiti core secondo la normativa europea. Sono inoltre introdotte significative norme di semplificazione fra cui lo sportello unico doganale, lo sportello unico amministrativo e lo sportello unico di controllo. Si dispone altresì un efficientamento degli organi di governo per le Autorità di sistema portuale.

 

3) Esame preliminare del decreto legislativo recante Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

Il decreto provvede all’eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e alla gestione associata dei servizi comuni. È previsto l’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di dare  unitarietà e più forza anche alla funzione di controllo sul territorio valorizzando la specialità agroambientale. Si introduce in Italia il 112 europeo, un numero unico per le emergenze.

 

4) Esame preliminare del decreto legislativo in materia di Dirigenza sanitaria

Il decreto istituisce presso il Ministero della salute un elenco nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie italiane. 

 

5) Esame preliminare del decreto legislativo recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza
Si introduce l’obbligo di pubblicare in forma aggregata e disaggregata l’ammontare complessivo delle retribuzioni dei dirigenti della Pubblica amministrazione. Ogni singola amministrazione sarà obbligata ad indicare in modo chiaro le spese complessive e, in dettaglio, le retribuzioni dei dirigenti. Si prevede l’accesso dei cittadini a tutti i dati in possesso dell’amministrazione.  
 
6) Esame preliminare del decreto legislativo Norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche  
 Nello specifico è adottato un Testo unico che si applica a società di capitali (Spa o Srl). Si prevede la drastica riduzione delle società partecipate inutili: le scatole vuote, le società inattive, le micro e quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività. Sono introdotti interventi di moralizzazione sui compensi degli amministratori. Per il futuro  sono individuati i criteri chiari sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate.
 
7) Esame preliminare del decreto legislativo recante Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale  
 Nello specifico al fine di garantire qualità e efficienza dei servizi per i cittadini sono previsti, tra l’altro, modalità competitive per l’affidamento, costi standard e livelli dimensionali di ambiti, almeno provinciali, di erogazione dei servizi.
 
8) Esame preliminare del decreto legislativo recante Modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale  
Il decreto legislativo reca norme di attuazione dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nello specifico il cambiamento strutturale del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione è affidato a un’identità digitale, attraverso cui accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, e al domicilio digitale (SPID), in collegamento con l’anagrafe della popolazione residente. SPID sarà l’identificativo con cui un cittadino si farà riconoscere dalla pubblica amministrazione, mentre il domicilio digitale sarà l’indirizzo on line al quale potrà essere raggiunto dalle pubbliche amministrazioni.
 
9) Esame preliminare del decreto legislativo recante Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)  
Nello specifico si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo standard e valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria della SCIA pubblicherà sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato e indicherà l’ufficio unico al quale dovrà recarsi l’interessato. L’eventuale richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
 
10) Esame preliminare del decreto legislativo recante Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi  
 Nello specifico si abbattono i tempi lunghi attivando la Conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica, e la Conferenza simultanea con riunione (anche telematica) che si svolge solo quando è strettamente necessaria. In entrambi i casi si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse. Al massimo entro 5 mesi si avrà una risposta.
 
11) Esame preliminare del decreto presidenziale recante  Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi  
 Nello specifico, accanto o in alternativa a procedure ordinarie (Conferenza dei servizi, silenzio assenso), Comuni e Regioni potranno individuare, con cadenza annuale, investimenti strategici di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale per i quali richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una procedura accelerata. Ulteriori interventi potranno essere proposti dallo stesso Presidente del Consiglio. In entrambi i casi spetterà al Consiglio dei ministri disporre il taglio dei tempi burocratici previsti per tutte le procedure autorizzatorie cui è sottoposto un investitore per aprire l’attività.
 
    QUALIFICHE PROFESSIONALI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
 
Esame definitivo del decreto legislativo recante l’Attuazione della direttiva europea che modifica quella sul riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) 
Il decreto, che sarà immediatamente applicabile, introduce, in linea con la direttiva, alcune importanti novità come:
    la “tessera professionale” che favorisce la libera circolazione dei professionisti e rafforza il mercato interno;
    un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell’istruzione dei  minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull’esercizio della professione;
    la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione;
    la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all’estero.
La “tessera professionale” è una procedura elettronica che semplifica il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali della qualifica ottenuta dal professionista nel proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici. Al momento la tessera riguarda solo cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare) ma in futuro potrà essere estesa dalla Commissione anche ad altre professioni.
 
 
    BENI IMMOBILI RESIDENZIALI E AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA
 
– Esame preliminare del decreto legislativo recante l’Attuazione della direttiva in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e modifiche alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi 
Nello specifico la finalità della direttiva è quella di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile).  La direttiva impone, tra l’altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Lo schema di decreto legislativo chiarisce l’ambito di applicazione delle nuove norme che è circoscritto a:
    mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale;
    mutui finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.
Vengono poi individuati i canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori (canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori). È inoltre richiamato il principio secondo il quale i finanziatori e gli intermediari del credito basano la propria attività sulle informazioni riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare da quest’ultimo comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.
Il decreto legislativo contiene anche precise indicazioni sugli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito. Essi devono essere effettuati in maniera corretta, chiara e non ingannevole e non devono contenere formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito.
Per quanto riguarda gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, viene riportato l’elenco delle informazioni di base che gli annunci devono riportare in maniera precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile.
È previsto che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d’Italia, precisi le caratteristiche degli annunci pubblicitari, le relative modalità di divulgazione e i criteri per la definizione dell’esempio rappresentativo.
Si prevede il divieto delle cosiddette pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell’offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.