Come si ricorderà, in tema di ipotesi di mancato riconoscimento dell’agevolazione del rimborso delle accise in caso di distributore privato privo di autorizzazione amministrativa, la CNA Fita aveva inoltrato, tramite l’ufficio politiche fiscali della CNA nazionale, un’apposita consulenza giuridica alla Direzione Centrale delle Dogane.

In tale documento, sostenevamo che, la mancanza della prescritta autorizzazione comunale deve qualificarsi come una inadempienza da sanare con l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ma non può comportare, in assenza di una norma di rango primario o secondario, la perdita di un beneficio fiscale accordato alle imprese di autotrasporto per il gasolio consumato.

L’agenzia delle dogane , con nota Prot. 35900/RU del 28 Marzo 2018dà ragione alla CNA Fita e stabilisce definitivamente che :

“ ….l’assenza  del richiamato titolo autorizzatorio di competenza dell’autorità amministrativa non produca di per sé la decadenza del beneficio fiscale ed il conseguente recupero dell’imposta qualora essa non influenzi la realizzazione delle condizioni di consumo prescritte per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa”.

In particolare la citata nota dell’Agenzia delle Dogane, dopo un’analisi giuridica in linea con quanto sostenuto dalla CNA, “acclara” che la mancata autorizzazione amministrativa all’istallazione della “cisternetta” non pregiudica il diritto al rimborso o alla compensazione del credito sulle accise assolte, il quale deve essere legato esclusivamente all’effettivo consumo del carburante.

La  circolare del 28 Marzo 2018, esplicita poi che le condizioni prescritte per usufruire correttamente dell’agevolazione sul gasolio per autotrazione, esistono quando ricorrono congiuntamente le seguenti circostanze: 

  1. Indicazione nella dichiarazione trimestrale di rimborso del possesso dell’impianto di distribuzione per uso privato, non soggetto a denuncia ex art.25 del TUA, mediante compilazione del Quadro B     ( cioè quando il distributore privato ha una capacità pari o inferiore a 10 metri cubi; se superiore occorre denunciarne l’esercizio all’ufficio tecnico di finanza, competente per territorio)
  2. Gestione dell’impianto di distribuzione carburante nei termini fissati dalla rispettiva legge regionale per l’utilizzo ad uso privato che consenta comunque la ricostruzione dei consumi da ammettere ad agevolazione
  3. Adempimento integrale degli obblighi tributari a tutela del corretto impiego del gasolio nella destinazione d’uso agevolata

La nota dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenzia infine che verranno segnalate, all’autorità competente, le eventuali irregolarità amministrative riscontrate in materia di  installazione e gestione del distributore  privato di carburanti. 

Ora, il nostro impegno,  sarà quello di monitorare sul territorio nazionale che tale nota sia rispettata nei termini indicati dalla Direzione Centrale delle Dogane, soprattutto nelle regioni Emilia-Romagna e Marche dove la problematica era maggiormente emersa.    

Oltre ad allegare la più vote richiamata circolare Prot. 35900/RU del 28 marzo 2018, riportiamo anche una sintesi  della normativa e delle modalità che attualmente disciplinano  il beneficio fiscale relativo al rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione .