lL Governo ha approvato in Consiglio dei ministri un nuovo disegno di legge delega che contiene la riforma del codice dei Beni culturali e quella del codice dello Spettacolo. Una delega di due anni entro cui l’esecutivo potrà adottare uno o più decreti legislativi da sottoporre al parere del Parlamento. Si tratta di un testo nuovo rispetto a quello approvato il 12 dicembre scorso che prevedeva un pacchetto unico contenente deleghe su molti settori. Secondo il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, il nuovo testo più snello potrà ora procedere più spedito.

Per quanto riguarda il Codice dei Beni culturali, nell’adottare i decreti legislativi il governo dovrà attenersi a questi principi e criteri direttivi generali:

a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento dei codici di settore;

b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività.

Nell’esercizio della delega, il Governo si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza e protezione dei beni culturali e paesaggistici e dei relativi contesti territoriali e rafforzarne l’efficacia, riesaminando e aggiornando le categorie dei beni sottoposti a tutela, e razionalizzando i relativi procedimenti amministrativi in modo da garantire il rispetto dei principi sanciti dall’articolo 9 della Costituzione ivi incluso il principio dell’eccezione del patrimonio culturale, e conseguentemente prevedere ogni misura, anche indiretta, utile a prevenire un pregiudizio irreparabile al patrimonio culturale e paesaggistico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza;

b) rivalutare i casi in cui sono possibili l’alienazione o il trasferimento dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici nonché revisionare le relative procedure autorizzatorie e le prescrizioni, in modo da assicurare la conservazione e fruizione del demanio culturale;

c) riformare la disciplina del sistema nazionale degli archivi, assicurando ottimali modalità di conservazione degli archivi dello Stato, degli enti pubblici e dei documenti di interesse pubblico in proprietà privata, anche riformando e aggiornando la disciplina di cui al regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e prevedendo che i decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali regolamentari in materia;

d) revisionare e razionalizzare la disciplina delle modalità e delle forme di cooperazione, partecipazione e sostegno dei privati alle attività di conservazione, valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale, nonché dei relativi servizi per il pubblico, tenendo conto dei loro profili di specialità, anche rispetto alla disciplina generale in materia di contratti pubblici;

e) coordinare la normativa in materia di beni culturali e paesaggistici con gli accordi internazionali stipulati in materia di beni culturali e paesaggistici;

f) migliorare l’efficacia, la trasparenza e l’efficienza della funzione di controllo della circolazione in ambito nazionale e internazionale dei beni culturali:

1) revisionando, anche attraverso la riforma delle procedure previste per l’ingresso e l’uscita dei beni culturali, i casi e le modalità di autorizzazione alla loro uscita temporanea e definitiva, in modo da garantire la conservazione e fruizione del patrimonio culturale della Nazione, nonché le modalità e la durata della certificazione dell’ingresso temporaneo degli stessi;

2) razionalizzando l’attività degli uffici e delle procedure di controllo della circolazione dei beni culturali, in modo da assicurarne una maggiore efficienza;

3) razionalizzando la disciplina della denuncia di trasferimento e la procedura per l’acquisto in via di prelazione legale del bene culturale, anche attraverso l’implementazione delle forme di pubblicità dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale;

g) revisionare la disciplina del procedimento di espropriazione di bene culturale, tenendo conto dei suoi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;

h) revisionare e coordinare le diverse modalità di concessione in uso di beni culturali, anche al fine di assicurare una razionalizzazione dei criteri di valutazione della compatibilità dell’uso e di commisurazione del canone concessorio, preservando in ogni caso la valenza culturale e identitaria dei beni culturali;

i) prevedere e disciplinare ulteriori modalità di valorizzazione di beni statali non esposti al pubblico, anche attraverso la loro concessione in deposito per fini espositivi ad istituti museali pubblici e privati;

l) riformare il procedimento di adozione della dichiarazione di interesse pubblico del bene paesaggistico, prevedendo adeguate misure di cautela preventiva nelle more della sua conclusione;

m) aggiornare e coordinare con il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 la disciplina regolamentare di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, anche prevedendo che i decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali regolamentari in materia;

n) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;

o) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l’uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;

p) prevedere l’obbligo di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, anche al fine di permettere:

1) l’immediata verifica dell’efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie;

2) la confrontabilità dei risultati organizzativi da parte delle diverse amministrazioni operanti sul territorio con le stesse competenze, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti;

3) l’adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti;

q) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall’introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile.