Si porta a conoscenza che CNA Fita e altre Associazioni di categoria hanno IMPUGNATO GLI ATTI  DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (A.R.T.)  RELATIVI AL  PAGAMENTO DEL TRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2019  DALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO .

Come noto l’ART, con la delibera n°141/2018, ha  individuato i soggetti che, a suo avviso, sono obbligati al pagamento del tributo per l’anno 2019 :

  • gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
  • gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
  • servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati
  • da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
  • servizio taxi;
  • servizi di trasporto ferroviario di passeggeri;
  • servizi di trasporto ferroviario di merci, ivi inclusi i servizi di manovra;
  • servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
  • servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne;
  • servizi di trasporto di passeggeri su strada;
  • servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti.

Per quanto riguarda l’autotrasporto di merci, l’ART in via presuntiva ha individuato quali soggetti obbligati al pagamento del contributo gli autotrasportatori con fatturato superiore a 5 milioni di euro e che abbiano in disponibilità alla data del 31 dicembre 2018 veicoli dotati di capacità di carico con massa complessiva oltre le 26 tonnellate nonché trattori con peso rimorchiabile oltre le 26 tonnellate.

La delibera 141/2018 precisa nei considerando che dalla natura presuntiva del criterio discende che non sia comunque soggetta al versamento l’impresa che, pur avendo in disponibilità quei mezzi, non svolga il servizio di trasporto in connessione con le suddette infrastrutture.

A prescindere dalle singole situazioni in cui  potrebbero trovarsi le imprese interessate, la CNA Fita ed altre Associazioni di categoria hanno IMPUGNATO  GLI ATTI DAVANTI AL TAR DEL PIEMONTE per l’annullamento della deliberazione dell’A.R.T. n°141 del 19 Dicembre 2018, recante “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2019 “,  e la  correlata Determina A.R.T. n°21 del 26 Febbraio 2019 , recante “ Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2019”.

Ricordiamo che la scadenza per il pagamento della prima rata del contributo (2/3 del dovuto) è stabilita al  30 Aprile 2019 ( Saldo del residuo 1/3 : 31.10.2019) ; evidenziamo inoltre che molte  imprese   stanno ricevendo dall’Autorità l’invito a presentare on line una dichiarazione completa dei dati anagrafici ed economici, a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dal contributo,

Rispetto alle sopra richiamate  incombenze, IN ATTESA DELLE DECISIONI DEL TAR queste imprese possono decidere di:

  1. NON EFFETTUARE IL PAGAMENTO NÉ LA COMUNICAZIONE DEI DATI, inviando all’ART (a mezzo raccomandata/posta elettronica certificata) una lettera  di cui si allega il fac-simile (  Fac-simile “A”) ;
  1. EFFETTUARE IL VERSAMENTO a fini meramente cautelativi, inviando anche in questo caso all’ART (via raccomandata/PEC) una lettera di cui si allega il fac-simile ( Fac-simile “B”), in cui ci si riserva di chiedere la restituzione di quanto pagato aumentato degli interessi di legge, anche in via giudiziale. In questo caso, l’impresa dovrà provvedere necessariamente anche alla comunicazione dei dati richiesti dall’ART.

 

Sarà nostra cura dare tempestiva informazione  sugli sviluppi dell’azione avviata .