l nostro Paese si caratterizza per la varietà e la bellezza del territorio e per la presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche e di qualità che rappresentano una vera e propria miniera a disposizione del consumatore e del turista. I consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime e quello delle piccole produzioni locali (PPL) è una proposta che permette esclusivamente agli imprenditori agricoli e alle loro associazioni di trasformare alcuni prodotti primari ottenuti presso la propria azienda agricola.

Nel corso degli ultimi anni sono aumentate le piccole produzioni, tipiche e di qualità, che caratterizzano alcuni ambiti territoriali e a cui sono spesso dedicate manifestazioni.

Le «PPL – piccole produzioni locali» sono molto apprezzate dal consumatore che ha la possibilità di testare un prodotto genuino, sotto casa.

Ora con la Legge 1° aprile 2022, n. 30, recante: «Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022 (in vigore da 23 aprile 2022) prevista la possibilità di valorizzare ulteriormente il prodotto della tradizione contadina locale tracciando un percorso semplice per la commercializzazione dei prodotti agricoli dal produttore primario al consumatore finale.

La Legge n. 30/2022, composta di 14 articoli, reca, come anticipato, disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

L’articolo 1 (Finalità e princìpi), indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirata la Legge n. 30/2022. Nel corso dell’esame parlamentare, relativamente al principio della salubrità, è stato specificato come tale principio vada comunque inteso nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali. Il comma 2, contiene la definizione di «PPL – piccole produzioni locali» ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda) destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue. Il comma 3 precisa che per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni i relativi prodotti provenienti dall’azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

L’articolo 2 (Ambito di applicazione), indica l’ambito soggettivo di applicazione della Legge, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.

L’articolo 3 (Etichettatura), reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1 che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono essere riportate nelle etichette dei prodotti. Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale, mentre il comma 3 stabilisce che gli operatori provvedano alla conservazione della documentazione necessaria.

L’articolo 4 (Logo PPL), reca disposizioni in materia di logo «PPL – piccole produzioni locali». In particolare, il comma 1 demanda l’istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite, tra l’altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo (la cui forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di idee), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate debbano dare attuazione al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 5 (Consumo immediato e vendita diretta), reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità ed i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore dei prodotti PPL nell’ambito della provincia in cui ha sede l’azienda o in quelle contermini, all’interno dello stesso territorio regionale. Il comma 2 prevede la facoltà – da parte dei comuni – di riservare spazi adeguati agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL nell’area destinata al mercato, mentre il comma 3 stabilisce che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

L’articolo 6 (Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature), reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

L’articolo 7 (Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività), reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme sui requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Il comma 1, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento – nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

L’articolo 8 (Sezione internet per le piccole produzioni locali), istituisce, al comma 1, all’interno del sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un’apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscano, nell’ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell’aggiornamento della suddetta sezione internet, mentre al comma 3 è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 9 (Corsi di formazione), prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL.

Anche l’articolo 10 (Attività di controllo), recante disposizioni in materia di attività di controllo.

L’articolo 11 (Disposizioni applicative), reca una serie di disposizioni applicative. Nell’articolo chiarito che ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

L’articolo 12 (Sanzioni), recante norme in materia di sanzioni. Ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro colui che: violi le disposizioni di cui all’articolo 1, utilizzi un’etichettatura (art. 3) o il logo (art. 4) in assenza dei requisiti di cui all’art.1. Nel dettaglio, salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, o utilizzi l’etichettatura di cui all’articolo 3 o il logo di cui all’articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all’articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro. Nel caso del logo è prevista, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della licenza d’uso del logo per un periodo da uno a tre mesi; in caso di reiterazione è disposta la revoca della licenza d’uso del logo. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf è designato quale autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’ articolo in esame.

L’articolo 13 (Clausola di invarianza finanziaria), reca le disposizioni finanziarie, statuendo che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 14 (Entrata in vigore) dispone infine che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (23 aprile 2022).

 

LEGGE 1 aprile 2022, n. 30 

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. 

(Entrata in vigore: 23/04/2022)