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È oramai noto che la Legge 30/12/2018, n. 145, (legge di bilancio 2019) ha recepito la richiesta delle imprese di autotrasporto relativa alla necessità di garantire l’effettuazione delle operazioni di revisione per i mezzi pesanti (superiori a 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico) entro i termini previsti dal codice della strada ( art. 80, co. 4)  ossia, entro un anno dall’ultima revisione.

Quanto sopra è avvenuto tramite l’articolo 1, comma 1049 della legge di bilancio 2019 che, modificando l’articolo 80, comma 8 del Codice della strada, ha introdotto la possibilità di conferire a centri privati le revisioni dei veicoli a motore destinati al trasporto di merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (con esclusione dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e di quelli destinati al trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata – ATP), ovviando così, potenzialmente, alla cronica carenza di personale degli uffici territoriali delle motorizzazioni ed alle conseguenti criticità  che si ripercuotono sulle imprese di autotrasporto ( tempistica delle revisioni non rispettata, impossibilità di eseguire viaggi fuori italia, ecc.). 

Il comma 1050 , articolo 1, della sopra richiamata legge di bilancio 2019, ha stabilito che le modalità attuative  di tale nuova possibilità, sarebbero state definite in un apposito decreto  da emanare entro il 30 Gennaio 2019.

 Il 24 Aprile c.a., la competente direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), in netto ritardo rispetto alle previsioni normative, ha tenuto un incontro per condividere proposte ed acquisire elementi utili a predisporre il suddetto decreto attuativo.

L’incontro, presieduto dalla D.ssa Grande, capo del Dipartimento dei trasporti e con la partecipazione del Dr. Sergio Dondolini, Direttore Generale della Direzione per la sicurezza stradale del Ministero Infrastrutture e Trasporti e di altri dirigenti del MIT, è stato di tipo interlocutoria ma, se non altro, è servito a far emergere i seguenti aspetti.

Il MIT, ha intenzione di avviare una prima fase di sperimentazione della norma introdotta, da attuarsi entro l’anno in corso, in cui, molto probabilmente, le operazioni di revisione saranno affidate a quei centri che già operano sui mezzi pesanti, vale a dire quelli autorizzati in base alla Legge n°870/86 che prevede la possibilità di effettuare le operazioni di revisione presso sedi esterne agli UMC ed all’uopo predisposte. 

L’avvio di tale attività (ferma restando la garanzia dei principali e fondamentali requisiti di qualità del servizio e conseguente sicurezza del mezzo durante la circolazione), consentirebbe agli UMC di iniziare a smaltire l’arretrato e quindi concentrare il loro impegno sulle operazioni di verifica e controllo delle operazioni di revisione effettuate dai centri privati. 

Alla seconda fase, il MIT intende riservare l’attività necessaria per cercare di intervenire su tutte le criticità che ancora permangono in questa materia, tra cui:

  • L’esclusione dei rimorchi e semirimorchi dalle operazioni di revisione affidate ai privati
  • Chiarimenti sui veicoli a motore allestiti per il trasporto di merci pericolose (ADR) per i quali sorgono dubbi e perplessità circa la loro esclusione dal campo applicativo della norma (trattori e motrici spesso vengono acquistati con allestimento ADR anche se poi non effettivamente destinati al trasporto di merci pericolose)
  • Analoghi chiarimenti necessitano per i veicoli a motore che trasportano merci non deperibili in regime ATP (il cui allestimento interessa i rimorchi-semirimorchi e non il trattore-motrice)

Altre criticità di cui si è discusso, riguardano l’interpretazione di tematiche connesse prevalentemente all’attività dei centri di revisione e derivanti dall’attuazione della Direttiva 2014/45/EU (relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE) recepita con D.M. 214 del 19/05/2017 che ne definisce le regole attuative:

  • Figura dell’”Ispettore” – soggetto autorizzato ad effettuare i controlli presso i centri privati =  
  • L’ispettore deve essere esente da conflitti di interesse e deve assicurare un elevato livello di imparzialità ed obiettività nell’esercizio delle sue funzioni = quale deve essere il rapporto con il centro privato di revisione al fine di garantire tali condizioni?
  •  Formazione iniziale e di aggiornamento appropriata = sono sufficienti 50 ore?  con o senza esame?   È valida per gli ispettori già autorizzati-abilitati alla data del 20.5.2018 (vale a dire gli attuali responsabili tecnici dei centri di revisione – art. 80, co. 9 D.L:gs 285/92- che devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento di attuazione del codice della strada, comma 240)
  • Supervisione dei centri di controllo privati = come garantire la regolarità delle operazioni data la diffusa carenza di organico degli UMC territoriali?  con controlli a campione?
  • Attrezzatura dei centri di revisione privati  
  • Caratteristiche dei locali dei centri di revisione privati
  • Oggi vige il regime di autorizzazione, data dalle province = è logico pensare che la responsabilità di dare o togliere l’autorizzazione ai centri tornerà alla Motorizzazione che, probabilmente, ripristinerà il regime di concessione? Quinquennale? Decennale?

 

Criticità che, come detto, attengono principalmente all’operatività dei centri di revisione privati ma che indirettamente influiscono sulle aspettative dell’autotrasportatore in quanto utente.

 Per quanto riguarda l’autotrasporto, dopo l’incontro al MIT, permangono infatti preoccupazioni relative a tre fondamentali aspetti:

  • Tempi di concreta attuazione della norma
  • Eccessivo incremento dei costi che le imprese di autotrasporto potranno sostenere
  • Ristrettezza del campo di applicazione

In questa fase cercheremo pertanto di utilizzare tutte le nostre risorse per perfezionare il disposto normativo (ad iniziare dalla presentazione di apposite osservazioni ed emendamenti) ed evitare che una norma nata per risolvere un problema ne aggiunga altri al già tanto penalizzato settore dell’autotrasporto, ad iniziare da quello dell’incremento eccessivo dei costi delle revisioni.