Tra le novità inserite nella Legge di bilancio 2019, vi è la possibilità di usufruire di una aliquota IRES o IRPEF ridotta sugli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali nuovi e per l’incremento dell’occupazione (art. 1, commi da 28-34, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

In particolare, dal periodo d’imposta 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’art. 73 del TUIR, può essere assoggettato ad una aliquota IRES del 15%, (quindi ridotta di 9 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria), per la parte corrispondente agli utili prodotti nel periodo d’imposta precedente, accantonati a riserve disponibili ed utilizzati per investimenti in beni strumentali materiali nuovi (di cui all’articolo 102 TUIR) e/o in personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

L’agevolazione è rivolta alle società di capitali e agli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. E’, inoltre, estesa ai soggetti IRPEF: imprese individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, l’agevolazione si applica a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende che hanno interessano la stessa. L’IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo, attribuibile al reddito d’impresa, le aliquote ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, la norma include:

  1. la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato
  2. il completamento di opere sospese
  3. l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti
  4. l’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia, inclusi i veicoli a motore, quindi anche le autovetture.

Sono, invece, esclusi gli investimenti in immobili e gli acquisti di mezzi di trasporto date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Nel singolo periodo d’imposta, l’agevolazione è determinata limitatamente agli ammortamenti deducibili a norma dell’art. 102 del TUIR sui beni nuovi. Gli ammortamenti agevolabili sono sottoposti al limite massimo dell’incremento del costo dei beni strumentali determinato quale differenza tra il costo fiscale dei beni strumentali materiali assunto al lordo delle quote di ammortamento ed il costo complessivo fiscale di tutti i beni materiali assunti al netto delle relative quote di ammortamento dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2018 (di fatto sono agevolati gli investimenti incrementali rispetto quelli al 31/12/2018).

Ai fini dell’agevolazione non rilevano eventuali maggiorazioni delle quote di ammortamento derivanti da altri regimi agevolativi: super ed iper ammortamento.

Per quanto riguarda il costo del personale dipendente, questo rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che:

  • tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato
  • e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale  rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Per le imprese costituite dal 1 ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento occupazionale. In presenza di lavoratori a tempo parziale, il computo dell’incremento occupazionale è operato in modo proporzionale.

In presenza di società di capitali trasparente (ai sensi dell’art. 115 del Tuir), la parte di utile “agevolata” è attribuita a ciascun partecipante in ragione della sua partecipazione agli utili.

L’agevolazione è cumulabile con altre quali, ad esempio, super ammortamento (contratto + acconti 20% entro 31.12.2018) e iper ammortamento, ma non è applicabile ai soggetti che determinano il reddito in modo forfettario.